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Nuove tecnologie in ambulanza e responsabilità professionale

Le nuove tecnologie in ambulanza promettono di apportare miglioramenti significativi ma anche possibili nuovi profili di responsabilità per gli operatori, vediamo quali

 

La telemedicina è l’insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza. Grazie alle moderne tecniche di trasmissione che coinvolgono ambulanze, medici d’urgenza, ospedale e altre strutture del servizio sanitario pubblico è ora possibile offrire ai pazienti un miglior servizio di assistenza.

La telemedicina in ambulanza si rivela preziosa soprattutto nella gestione delle patologie a rapida evoluzione, le cosiddette patologie “tempo-dipendenti”, garantendo interventi tempestivi nei casi più gravi.[1] Un esempio è la gestione pre-ospedaliera della sindrome coronarica acuta. Come noto, al verificarsi dell’evento acuto, per esempio un infarto miocardico acuto (IMA), il fattore tempo costituisce un elemento determinante per la qualità e l’esito delle cure. Le evidenze scientifiche hanno mostrato, nei pazienti con IMA, che l’angioplastica coronarica (PTCA) è considerata il trattamento di scelta quando viene eseguita entro 90 minuti dal primo contatto con il 118.[2] Inutile sottolineare che il trasporto di un paziente con IMA verso il Pronto Soccorso più vicino e non alla struttura più idonea può comportare gravi ritardi dal punto di vista assistenziale. La telemedicina in ambulanza può essere risolutiva in questi casi. I sistemi diagnostici a bordo dei mezzi di soccorso 118 consentono, previa teletrasmissione del tracciato ECG al centro “hub” cardiologico di riferimento, di avere in tempo reale la diagnosi di infarto con sopraslivellamento del tratto ST (denominato STEMI) permettendo cosi di indirizzare il paziente non più all’ospedale più vicino ma a quello più adeguato, in questo caso dotato di sala emodinamica, “saltando” cosi il Pronto Soccorso e iniziando immediatamente l’intervento di riperfusione coronarica, in tal modo, minimizzando il danno miocardico ed aumentando la sopravvivenza. 

Le responsabilità correlate alla telemedicina sono, come per tutti gli atti sanitari, responsabilità per “colpa” pertanto i professionisti sanitari (ma anche i soccorritori volontari qualora eseguano le stesse procedure)[3] risponderanno di loro eventuali condotte non osservanti le modalità di comportamento più appropriate nelle diverse situazioni cliniche. Da questo punto di vista, nel momento in cui la telemedicina diviene una pratica standard in un particolare settore, non utilizzarla potrebbe configurare un comportamento negligente, quindi legalmente perseguibile. Un comportamento negligente potrebbe ravvisarsi, seguendo l’esempio sopra riportato, nella mancata esecuzione del tracciato elettrocardiografico al domicilio del paziente o sul mezzo di soccorso, refertabile telematicamente, a un individuo la cui condizione patologica e i sintomi manifesti ne richiedevano l’esecuzione,[4, 5] in tal modo causando danni legati al ritardo diagnostico.

Anche la Centrale Operativa 118 non è esente da responsabilità in tali casi dovendo accertare che la destinazione finale del mezzo di soccorso sia quella stabilita dalle procedure. La mancata verifica potrebbe comportare responsabilità condivise in caso di evento avverso collegato a carenze assistenziali dell’ospedale di destinazione.

Implicazioni future 

L’adozione dell’intelligenza (IA) artificiale nel settore sanitario e in particolare nell’emergenza urgenza porterà a situazioni in cui il potere decisionale presto o tardi sarà, almeno parzialmente, trasferito agli algoritmi di IA. Cosa accadrà dal punto di vista della responsabilità professionale? Immaginiamo un operatore di Centrale 118 che si affidi completamente a un’applicazione di intelligenza artificiale che non classifichi correttamente il paziente come ad alto rischio e questi subisca un danno grave, in che misura l’operatore sarebbe responsabile per negligenza? Finora, la legge sulla responsabilità professionale protegge gli operatori sanitari dalla responsabilità purché seguano linee guida e protocolli.[6] Tali tutele saranno garantite nell’uso dell’intelligenza artificiale in campi ad alto rischio come la medicina d’urgenza? Tutte domande che devono ancora ottenere una risposta in quanto si tratta di campi  nuovi e inesplorati ma di sicura applicazione negli anni a venire.

 

In un altro articolo abbiamo parlato del Consenso informato nell’emergenza urgenza 118 (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Ministero della salute. “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Dicembre 2020, pag. 3  (link)

[2] Agenas. “Indicatori pne: ieri, oggi e domani” Rivista Monitor, n. 44. 2020. Pag. 15

[3] Avv. S. Gandolfi “Gli aspetti legali del soccorso”. Appunti per i volontari P. A. Croce Verde Cremona

[4] Responsabilità professionale per condotta omissiva

[5] Decreto Ministeriale n.  70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. Ministero della Salute. Allegato 1, Punto 8

[6] Legge 24/2017

 

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