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Costruire edifici a misura di “emergenza”, per soccorsi più rapidi e sicuri

Una corretta gestione delle emergenze comincia proprio dalla progettazione degli edifici, vediamo perchè

 

Il nostro è uno dei paesi più “vecchi” d’Europa, con il 23,5% della popolazione con più di 65 anni di età.[1] L’accresciuta domanda di cure derivante dall’invecchiamento della popolazione e conseguente diffusione delle patologie croniche rende necessaria l’adozione di nuovi modelli socio-sanitari sul territorio per rispondere in modo efficace alle mutate esigenze di una società in evoluzione.

La casa come primo luogo di cura” è il principio cardine della nuova sanità territoriale, che punta ad un forte incremento dell’assistenza domiciliare e della telemedicina.[2] Questo significa che la casa diventerà il punto di riferimento principale per l’erogazione delle cure, soprattutto di persone fragili, anziane e affette da patologie croniche. È facile immaginare che ciò produrrà un incremento degli interventi di soccorso a domicilio, siano essi d’emergenza, per esempio per il trasporto in Pronto Soccorso in caso di necessità, che programmati, per esempio per il trasporto ad un altro setting di cura (es. ospedale di comunità, RSA, ecc.)

Allo stato attuale ciò presenta aspetti critici dovuti all’inadeguatezza strutturale degli edifici, pensati per un’epoca in cui gli interventi in civile abitazione erano inesistenti o quasi. Ad esempio la normativa attuale non prevede misure minime degli ascensori sufficienti ad accogliere un paziente disteso in barella o comunque disteso supino su eventuale presidio di immobilizzazione (es. tavola spinale).[3] Il problema può essere aggirato posizionando il paziente sulla sedia cosiddetta “portantina” ma questo non sempre è possibile (paziente in arresto cardiaco, paziente non cosciente, paziente non collaborante, paziente traumatizzato, ecc.).

Se è vero che viene definita barriera architettonica “qualunque opera che impedisca, renda difficoltosi o limiti la possibilità di movimento e la fruizione di spazi e servizi” allora un vano ascensore non capiente o scale troppo strette potrebbero rientrare in questa fattispecie. La normativa in materia di edilizia residenziale e non residenziale dovrebbe essere aggiornata in relazione ai mutati scenari sociali e sanitari, prevedendo già in fase di progettazione degli edifici la presenza di ascensori di grandezza adeguata ad da accogliere la barella dell’ambulanza, o comunque il paziente in posizione supina, come già accade in molti quartieri di recente costruzione.

Poter effettuare un trasporto in sicurezza permetterebbe una maggior sicurezza non solo per il paziente, come tra l’altro prevede la legge,[4] ma anche per i soccorritori, per il rischio di infortunio, con la conseguente diminuzione dei costi sociali e previdenziali. La stessa Corte di Cassazione in una sentenza ha affermato che è necessario “che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato”.[5] Anche il documento “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza” redatto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile suggerisce, tra le indicazioni per rendere più sicura la gestione dell’emergenza in caso di presenza di persone con disabilità, misure di tipo edilizio e impiantistico.[6] 

Possiamo fare l’esempio del paziente con frattura di femore il quale richiede di essere completamente sollevato per il trasferimento dall’abitazione all’ambulanza. Ancora oggi tali pazienti sono il più delle volte caricati su teli a sei manici e trasportati a braccia per le scale dai soccorritori (foto in alto). E’ facile immaginare come questa modalità non  sia rispettosa del paziente nè dal punto di vista umano che sanitario. Infatti in questi casi l’utilizzo di presidi non appropriati può produrre danni più gravi della stessa frattura, per la presenza di monconi ossei liberi che potrebbero ledere grossi vasi sanguigni, senza contare il dolore sofferto dal paziente, che può essere talvolta anche di notevole intensità. Spesso viene utilizzato questo presidio perché le corrette misure di immobilizzazione (es. tavola spinale o materassino a depressione) renderebbero impossibile effettuare il trasporto del paziente non solo con ascensore ma anche per le scale, sovente strette e anguste.

Ma si possono fare altri esempi, non meno importanti. In caso di arresto cardiaco risulta impossibile effettuare le necessarie compressioni toraciche al paziente mentre si scendono le scale, a meno di non fermarsi a ogni piano del palazzo con l’inevitabile spreco di tempo, cosa che invece sarebbe perfettamente fattibile in ascensore. Le ultime linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare sottolineano l’importanza della minimizzazione delle interruzioni.[7] 

Si tratta di una problematica universale in quanto, salvo rare eccezioni, tutti i cittadini vivono in edifici o condomini a più piani.

In conclusione, il processo di progettazione degli edifici dovrebbe essere aggiornato per affrontare i problemi di sicurezza dei pazienti, alla luce delle mutate esigenze di una società in evoluzione. Se ciò non è possibile per i vecchi edifici si può iniziare intanto con quelli di nuova costruzione, adeguando la normativa esistente.

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato dei rischi inerente una non corretta movimentazione dei pazienti (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Centro Studi Assosalute. “Numeri e indici dell’automedicazione“. Edizione 2022. Pag. 13

[2] PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute

[3] Secondo l’art. 8, punto 8.1.12 del D.M. 236/1989 negli edifici di nuova costruzione non residenziali la cabina ascensore deve avere una profondità minima di 1,40 metri e una larghezza di 1,10 metri, con una porta sul lato corto larga almeno 80 cm. Negli edifici di nuova costruzione residenziali le misure minime della cabina sono leggermente ridotte: 1,30 metri di profondità e 0,95 metri di larghezza.

[4] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[5] Corte di Cassazione, sentenza n. 23851 del 18-09-2008

[6] Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”. Pag. 38-39 (link)

[7] American Heart Association. (2025). 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 151(15_Suppl_1), S1–S880.

 

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