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Cassazione: infermiere responsabile se non si accorge dell’errore del medico

Per la Cassazione se il medico sbaglia è responsabile anche l’infermiere che non si accorge dell’errore. Vediamo perché 

 

La figura infermieristica ha storicamente occupato un ruolo subordinato rispetto a quello del medico, dovendone seguire le direttive e ponendosi solo in funzione di esecutore. Negli ultimi decenni però, con l’evoluzione della professione e l’introduzione di nuove normative, le cose sono radicalmente cambiate. Come ha sancito la Cassazione oggi gli infermieri sono professionisti laureati (Dottori in Infermieristica), obbediscono ad obblighi giuridici autonomi rispetto a quelli del medico e sono quindi pienamente responsabili delle proprie azioni, sia in ambito civile che penale.[1, 2, 3]

Infatti, la Giurisprudenza in più occasioni così si è espressa nel descrivere la professione infermieristica: “[…] una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”; “[…] proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente… che va oggi considerato non più “ausiliario del medico”, ma professionista sanitario”.[4]

Sono intervenute negli ultimi anni alcune sentenze della Cassazione che confermato questo orientamento e hanno evidenziato come l’infermiere sia tenuto, nell’ambito del rapporto di collaborazione con il medico, a segnalare eventuali errori o anomalie di cui sia venuto a conoscenza o abbia personalmente riscontrato.

Ne presentiamo di seguito alcune, che possono aiutarci a capire meglio.

La prima sentenza riguarda la morte di un paziente al quale era stata somministrata una dose non diluita di cloruro di potassio. Del fatto è stata ritenuta responsabile, oltre al medico prescrittore, anche l’infermiera che ha materialmente praticato la somministrazione in quanto la stessa non si è accorta dell’errore di prescrizione del medico.[5] Infatti la responsabilità dell’infermiera si è concretizzata, secondo i giudici, nell’aver “praticato una somministrazione di cloruro di potassio, non diluito in soluzione fisiologica, senza effettuare alcuna forma di controllo critico su quel che stava eseguendo“.[6]

Un altro caso[7] ha visto coinvolta un’infermiera caposala ritenuta colpevole di omicidio colposo per aver cagionato il decesso di un paziente a seguito della somministrazione di un farmaco a cui quest’ultimo era allergico. In particolare, alla caposala veniva contestata la condotta omissiva consistita, da un lato, nel mancato rilievo dell’incompatibilità tra la prescrizione del medico e l’allergia del paziente al farmaco, cosa della quale ella era a conoscenza e, dall’altro, nella mancata segnalazione del pericolo al personale medico.[8] Nella sentenza si si è contestato alla caposala “la trascuratezza (…) nell’omettere di procedere alle dovute segnalazioni”.

Un altro episodio,[9] diverso dai precedenti nella forma ma non nella sostanza, riguarda il caso di un maestro elementare tenuto legato per giorni a letto in assenza di condizioni che lo giustificassero. I giudici hanno condannato per “sequestro di persona” ben diciassette tra medici e infermieri. La scusante addotta dagli infermieri in sede processuale è stata la convinzione di aver agito in obbedienza alla prescrizione medica e quindi di essersi limitati a fare solo quello che gli era stato ordinato. Hanno risposto i giudici nella sentenza che, pur essendo competenza del medico disporre o mantenere la contenzione, la posizione dell’infermiere non è quella di un operatore subordinato,[10] ma di verifica della legittimità della contenzione sia sotto il profilo sostanziale (carattere assolutamente “straordinario” della situazione clinica), sia dal punto di vista formale (esistenza di una prescrizione medica o di una valutazione diagnostica),[11] attribuendo all’infermiere cosi un potere di segnalazione e di denuncia delle violazioni che possa personalmente riscontrare.[12]

 

Conclusioni

In queste sentenze i giudici rilevano che gli infermieri, come tutti gli altri professionisti sanitari, sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alle loro cure. Emerge pertanto che è proprio dell’infermiere l’obbligo di effettuare appropriate valutazioni assistenziali, e di conseguenza, accorgersi di eventuali errori, che debbono essere segnalati al medico, al fine di apportare i dovuti correttivi, nell’interesse del paziente ma anche proprio.

 

 

Con l’obiettivo di prevenire le conseguenze degli errori in terapia il Ministero della Salute ha recentemente fornito nuove regole, ne parliamo in questo articolo.

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BIBLIOGRAFIA

[1] D.M. 14 settembre 1994 n. 739 (Profilo Professionale dell’Infermiere)

[2] Legge 26 febbraio 1999 n. 42

[3] Legge 251/2000. “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. Art. 1, comma 1

[4] Cass. Pen. IV sez. n. 5 del 2 gennaio 2018)

[5] Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2016, n. 7106

[6] Ibidem. Pag. 3

[7] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/01/2015 n° 2192

[8] Mattiello G. “Infermiere responsabile se non segnala l’errore al medico”. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Altalex” in data 13-03-2015

[9] Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 20 giugno 2018, n. 50497. Disponibile al seguente link 

[10] Ibidem. Pagg. 72-73

[11] Codice deontologico dell’infermiere. Ipasvi, 2009. Art. 30

[12] Codice deontologico dell’infermiere. Ipasvi, 2009. Art. 33

 

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1 pensiero su “Cassazione: infermiere responsabile se non si accorge dell’errore del medico

  1. Se oggi è richiesta una laurea in infermieristica ci sarà un xche’; oggi l infermiere ha una conoscenza e una competenza che gli permettono di valutare cosa è giusto e cosa non lo è.

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