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Operatori sanitari risarciti anche se la patologia è da stress

È possibile per il professionista sanitario ottenere un risarcimento del danno anche a causa di stress da lavoro? Vediamolo in questo articolo

 

Si intende con stress lavoro correlato quella particolare forma di stress legata in modo specifico all’ambito professionale. In particolare questa patologia, secondo la normativa, si configura quando “le richieste dell’ambiente di lavoro vanno oltre le capacità del dipendente di superarle o controllarle”.[1] Il problema non è di poco conto considerato che lo stress lavoro-correlato risulta al secondo posto in Europa tra i problemi di salute dovuti al lavoro, dopo i disturbi muscolo-scheletrici.[2]

Sono noti in sanità i rischi collegati a questo tipo di stress; da studi pubblicati su autorevoli riviste scientifiche è ormai accertata l’indissolubile associazione tra stress lavoro correlato e malattia.[3, 4] Solo per fare un esempio il rischio di infarto del miocardio e di altri eventi avversi coronarici è circa due volte e mezzo superiore in chi è in burnout.[5]

Numerose le condizioni astrattamente in grado di generare stress. Talune riguardano l’attività lavorative, ad esempio un sovraccarico di lavoro, turni non adeguati, altre hanno a che fare con l’ambiente di lavoro, ad esempio carenze di personale, conflitti interpersonali.

Anche per le patologie da stress, in caso di accertate inadempienze da parte del datore di lavoro in materia di sicurezza, il lavoratore ha diritto ad ottenere un risarcimento per i danni subiti. Infatti il datore di lavoro è tenuto per legge a salvaguardare la salute dei propri dipendenti anche dal punto di vista psicologico e mentale.[6]

Alcune sentenze si sono espresse favorevolmente in merito, riconoscendo ai lavoratori un danno anche a causa dello stress lavoro correlato. Nel 2018 una sentenza del Tribunale di Avezzano ha visto il risarcimento di un infermiere di un Pronto Soccorso colto da infarto a causa del forte stress patito sul posto di lavoro. In particolare il sanitario, nel ruolo di infermiere “triagista” (cioè colui che si occupa di accettare i pazienti in entrata), era stato spesso aggredito da parenti e pazienti in attesa di visita, evenienza purtroppo sempre più frequente nei nostri ospedali. Il Tribunale ha accolto la domanda dell’infermiere condannando l’Inail a corrispondergli un indennizzo commisurato alla percentuale d’inabilità subita.[7]

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un altro sanitario, questa volta un medico, che, a causa del forte stress subito in Pronto Soccorso a causa della carenza di personale (e anche qui, a causa delle frequenti aggressioni fisiche e verbali subite), ha contratto un infarto cardiaco. Il lavoratore si è rivolto al giudice per vedersi riconosciuta la “causa di servizio” e quindi un risarcimento dalla ASL, proprio datore di lavoro. La Corte gli ha dato ragione; secondo la Corte infatti sta al datore di lavoro dimostrare di avere messo in atto tutte le precauzioni e le misure organizzative necessarie per impedire il danno. Ciò costituisce un radicale cambio di prospettiva e di approccio, rispetto al passato. Infatti fino a questa sentenza era il lavoratore a dover dimostrare il nesso tra causa lavorativa (condizioni di lavoro nocive/rischiose) ed effetto (la malattia accertata).[8] .

Ciò potrebbe trovare un precedente analogo nell’infortunio da Covid-19. Con l’avvento della pandemia, il legislatore operava un importante svolta riconoscendo le infezioni da Covid-19 nel personale sanitario avvenute in occasione di lavoro come infortunio, a patto che fosse riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per dolo (cioè volontarietà) o colpa, per violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza.[9, 10] Tali condizioni possono essere ritenute compatibili con l’infortunio da stress lavoro correlato di cui abbiamo parlato sopra, in quanto il fenomeno dei “turni massacranti” e “burnout” che ha colpito gli operatori sanitari si è verificato soprattutto durante le fasi dell’emergenza pandemica.

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato del il burnout in ambiente sanitario (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Accordo Europeo sullo stress sul lavoro siglato a Bruxelles l’08-10-2004. Art. 3

[2] Ministero della salute. “Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie. Relazione attività anno 2022”. Pag. 128

[3] Smyth A., O’Donnell M., Lamelas P. ”Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction”. Circulation. 2016;134:1059-1067

[4] Heidt T., Sager H. et al. “Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells”. Nature Medicine, volume 20, pages 754–758 (2014)

[5]Congresso Fadoi: “Metà di medici e infermieri è in burnout e uno su due pensa di licenziarsi”. Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria Quotidianosanità il 06 maggio 2023

[6] DLgs 81/2008

[7] Guida P. “Stress e aggressioni, infermiere risarcito“. Articolo pubblicato in data 23 settembre 2018 sul quotidiano on line “Il Centro” (link)

[8] Falcetta R. “Salute e lavoro: Ordinanza storica della Cassazione”. Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria Quotidianosanità il 14-04-2023 (link)

[9] INAIL. “L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro“. Maggio 2020  (link)

[10] Legge 5 giugno 2020, n. 40. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (link)

 

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