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La responsabilità amministrativa dell’operatore sanitario

 

Analizziamo in questo articolo cosa si intende per responsabilità amministrativa degli operatori sanitari e quali sono le sue implicazioni 

 

La responsabilità amministrativa: aspetti generali

In via generale la responsabilità è l’onere che incombe ad un soggetto di rispondere del proprio operato. La responsabilità amministrativa si configura quando un soggetto, pubblico dipendente, viene chiamato a risarcire un danno nei confronti della pubblica amministrazione.

Tale principio trova fondamento nell’art. 2043 del codice civile il quale stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il danno è ingiusto quando è causato da terze persone e quindi quando c’è un responsabile (in ambito sanitario si verifica, ad esempio, nel causare una lesione ad un paziente oppure il decesso).

Anche le strutture private accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono assimilate dal punto di vista della responsabilità amministrativa alla pubblica amministrazione poichè anch’esse concorrono alla realizzazione degli obiettivi propri del SSN quali l’assistenza e la cura dei cittadini e poichè le prestazioni da esse erogate vengono addebitate al SSN. La responsabilità amministrativa è una responsabilità perseguibile d’ufficio (l’azienda sanitaria ha l’obbligo di denunciare il sanitario alla Corte dei Conti per non incorrere essa stessa in un danno erariale).

Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono:

– il danno erariale, che indica qualsiasi danno economico che viene subito da una pubblica amministrazione, sia sotto il profilo di una spesa illeggittima (inutile o superflua), sia sotto il profilo di una mancata entrata, sia sotto il profilo di una condotta produttiva di un danno a terzi

– il rapporto di servizio, che è il rapporto di dipendenza tra l’amministrazione danneggiata e il soggetto che viene ritenuto responsabile del danno

– il dolo o la colpa grave, che sono gli elementi minimi previsti dalla legge per poter rispondere di responsabilità amministrativa (la colpa lieve non è soggetta a responsabilità amministrativa)

–  il nesso causale, cioè il collegamento diretto ed immediato fra il comportamento tenuto dal soggetto (condotta) e l’evento (il danno prodotto).

Attenzione, perché possa affermarsi la responsabilità amministrativa di un soggetto, e condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dall’ente, è necessario che ricorrano tutti i predetti elementi.

Nel caso di un concorso di più persone nel causare il danno, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condannerà “ciascuno per la parte che vi ha preso”.(1)

 

L’azione di Rivalsa 

Come detto, affinchè possa affermarsi la responsabilità di un soggetto, e condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dall’ente, è necessario che ricorra l’elemento minimo del dolo o della colpa grave. Con dolo si intende che il soggetto ha agito volontariamente mentre la colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell’ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile.(2) 

Il soggetto istituzionalmente ed esclusivamente preposto al giudizio di responsabilità per l’accertamento della sussistenza della colpa grave è la Corte dei Conti. La legge impone l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i danni liquidati a terzi e le sentenze passate in giudicato con le quali l’Amministrazione sia stata condannata a risarcire un danno a terzi imputabile ad errore medico o sanitario.

Mentre in caso di condanna al risarcimento dei danni per colpa lieve l’Azienda Sanitaria è tenuta a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti(3, 4), in caso di condanna per dolo o colpa grave l’Azienda è obbligata dalla Legge a rivalersi sul professionista per il recupero delle somme versate (la cosiddetta rivalsa). La rivalsa è quindi l’azione di recupero che viene posta in essere dall’azienda nei confronti del sanitario per l’importo versato al paziente o ai suoi familiari a seguito di un errore sanitario. Se non esercitasse la rivalsa l’Azienda realizzerebbe un danno erariale con conseguente condanna da parte della Corte dei Conti per omessa o ritardata denuncia. L’Azienda sanitaria non può tutelare gli Operatori per colpa grave in quanto gli eventuali contratti di assicurazione sarebbero considerati illegittimi in quanto tendenti a deresponsabilizzare gli stessi dipendenti ed amministratori, sollevandoli, addirittura a spese dell’ente datore di lavoro, dai rischi correlati alla specifica responsabilità amministrativo-contabile prevista dall’ordinamento e quindi in contrasto con l’art. 28 della Costituzione e con la disciplina sulla responsabilità amministrativa (5).

Prima della legge n. 24/2017 (meglio conosciuta come “legge Gelli”) non esisteva nessun limite alla rivalsa per cui si poteva essere costretti a rimborsare a favore dell’ente danneggiato cifre anche nell’ordine di centinaia di migliaia di euro! Opportunamente la legge Gelli ha introdotto un limite al precedente obbligo di integrale reintegro patrimoniale della struttura pubblica da parte del dipendente. Il medico, l’infermiere, come qualsiasi altro professionista sanitario, con la nuova legge dovrà rifondere all’azienda a titolo di rivalsa una somma corrispondente alla retribuzione annua lorda moltiplicata per tre.(6) Tale somma sarà comunque coperta dall’assicurazione che è divenuta obbligatoria per tutti i professionisti (trovi maggiori informazioni in merito qui).

Altra novità della legge Gelli è che il Giudice contabile, ai fini della quantificazione del danno, tenga conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, di cui soffriva la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato e l’evento avverso si è verificato (per esempio se in una condizione di urgenza o di “routine”).

 

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BIBLIOGRAFIA

  1. Art. 1,  legge n. 20/1994
  2. Corte dei conti reg. Veneto 17.3.98, n. 236, Ragiusan, 1998, n. 170-1, 107)
  3. Accordo 20 settembre 2001 “Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999”, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
  4. “Massimali Assicurazioni professionali: cosa sapere”. Sito web Consulcesi, 19/07/2022 (link)
  5. Legge 24 dicembre 2007, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (G. U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O) (c.d. “Legge Finanziaria” 2008). Art. 3, comma 59
  6.  Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria ”. Art. 9, comma 5

 

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