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L’operatore sanitario non è responsabile del danno al paziente in caso di cattiva organizzazione della struttura

La giurisprudenza afferma che se l’ospedale è carente per strutture e organizzazione il sanitario non risponde per l’evento avverso: vediamo perchè 

(Aggiornato dicembre 2020)

Come dimostrato dalla letteratura internazionale, le cause degli errori e degli avvenimenti avversi in sanità sono spesso da ricercarsi nell’intera organizzazione del lavoro, che crea le condizioni favorevoli al verificarsi dell’errore, e non solo nel comportamento del singolo.[1] Ciò coinvolge anche il tema della responsabilità professionale perché, come è emerso da numerose sentenze di condanna per malpractice medico-sanitaria, se l’ospedale è carente per struttura e organizzazione il sanitario non risponde di eventuali eventi di danno al paziente.

 

Responsabilità della struttura sanitaria dal punto di vista civile (risarcimento danni)

L’ospedale risponde dei danni patiti dal paziente, ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura. Questo perchè per legge, tutte le strutture sanitarie o socio-sanitarie, siano esse pubbliche o private, rispondono sempre a titolo contrattuale nei confronti dei pazienti.[2] [3]

Il danno può derivare da vere e proprie carenze organizzative e strutturali all’interno della struttura stessa, la quale, quindi, si rivela il soggetto che ne è direttamente responsabile. Ad esempio, può verificarsi che il medico si trovi ad operare con strumenti totalmente inadeguati o obsoleti, che i macchinari per la diagnostica non siano funzionanti, che la carenza di personale e la disorganizzazione nei turni di infermieri e medici causino difetti di vigilanza nei confronti dei pazienti con le conseguenze che ne derivano in termini di insufficiente assistenza. Come si evince da una recente sentenza della Cassazione Civile[4] la “responsabilità che fa capo all’ente prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trova invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni ad esso direttamente riferibili, che vanno ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, in quanto comprendono anche la messa a disposizione di personale medico, ausiliario e paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni”.[5]

Unici fattori esimenti da responsabilità potrebbero essere cause di forza maggiore come, ad esempio, la mancanza di risorse in bilancio (art. 1218 c.c.).

 

Responsabilità della struttura sanitaria dal punto di vista penale

Dal punto di vista penale, nella valutazione delle possibili responsabilità assume importanza l’operato di coloro che hanno la gestione e l’amministrazione della struttura, ai vari livelli nella quale essa si articola. In virtù del fatto che la responsabilità penale è personale[6] si deve fare riferimento alle figure apicali della struttura: Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. A queste figure può essere addebitata una responsabilità penale per danni ai pazienti qualora, indipendentemente dalla correttezza comportamentale dei medici e degli infermieri, si dimostri che abbiano omesso di compiere quanto in loro potere per far cessare eventuali disfunzioni.[7]

La carenza organizzativa in cui versa il reparto può costituire un’esimente penale per il sanitario che si trova ad operare in assenza di strumenti e direttive. In caso di errore sanitario, qualora all’esito infausto abbiano contribuito fattori imputabili alla struttura sanitaria, bisognerà distinguere:[8] [9] [10]

  • In caso di carenze nell’organizzazione interna dell’Unità Operativa (organizzazione dei turni di lavoro, disposizioni interne per il personale, carenze organizzative e di personale, verifica attività) la responsabilità viene fatta ricadere nella figura del Direttore dell’Unità Operativa (ex “primario”), laddove le carenze non siano state tempestivamente e adeguatamente segnalate alle figure verticistiche
  • In caso di insufficienza, inefficienza e difetti delle strutture e attrezzature sanitarie (inadeguatezza delle sale operatorie, attrezzature obsolete, strumentazione e/o attrezzature sanitarie non idonee, indisponibilità di strumenti necessari alle attività routinarie, deficit della manutenzione dei medesimi, ecc.), la responsabilità potrà essere individuata nelle figure del Direttore Sanitario e del Direttore Generale.

 

Criticità organizzative e legge “Gelli” 

La recente legge 24/2017 (meglio conosciuta come “legge Gelli”)[11] sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale promuovendo “l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”, introduce per la prima volta l’appropriatezza strutturale e organizzativa nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico. Analogo requisito è necessario per poter aver accesso ai programmi di accreditamento al SSN da parte delle strutture sanitarie.[12] 

In caso di condanna al risarcimento dei danni al paziente l’azienda è obbligata, a sua volta, in caso di condanna del sanitario per colpa grave, a  rivalersi nei confronti del professionista ritenuto responsabile per il recupero delle somme versate (la cosiddetta “rivalsa”).[13] Ai fini della quantificazione del danno da risarcire la legge 24/2017 stabilisce che il giudice contabile tenga conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, palesate dalla struttura sanitaria pubblica in cui l’operatore abbia esercitato la sua attività. Il che sembra preludere ad una estensione dell’azione contabile anche nei confronti degli organi dirigenti dell’azienda sanitaria pubblica, laddove dovessero essere rilevate disfunzioni in materia di organizzazione.[14]

 

Cosa devono fare gli operatori sanitari per tutelarsi ed essere esenti da responsabilità condivise con la struttura sanitaria?

Ogni operatore sanitario ha precisi obblighi di segnalazione ai propri superiori in ordine alle criticità che incontri durante l’espletamento del servizio. Un esempio è la segnalazione del mancato funzionamento di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali. Si è concluso nel 2017 il processo di primo grado per omicidio colposo nei confronti di medici e infermieri accusati della morte di una giovane donna che nell’agosto del 2008 accusò un malore su una spiaggia della Calabria.[15] La Procura aprì un’inchiesta perché il defibrillatore in dotazione all’ambulanza giunta sul posto aveva le batterie scariche. Per l’omesso controllo del defibrillatore l’infermiere dell’ambulanza è stato condannato per omicidio colposo a 8 mesi di reclusione, mentre è stato condannato ad un anno il Direttore Sanitario dell’azienda sanitaria da cui dipendeva il servizio. Altri infermieri del 118 che avevano in uso il dispositivo sono stati invece assolti dal Tribunale per “non avere commesso il fatto” essendo emerso che i malfunzionamenti di quel dispositivo erano stati da loro sistematicamente segnalati alla struttura sanitaria di appartenenza. 

Informare, formalmente e per iscritto, le figure preposte dalle Aziende di appartenenza in ordine ad eventuali gap di sicurezza o violazioni di protocolli riscontrati nell’ambito delle attività lavorativa, testimonierebbe dell’assunzione di responsabilità da parte del professionista.[16] 

 

E la dirigenza?

La dirigenza medica ed infermieristica,[17] in quanto responsabile dell’organizzazione dell’attività sanitaria è tenuta a segnalare tutte le necessità di mezzi e personale indispensabili per un corretto adempimento dei compiti che competono direttamente alla propria categoria. Eventuali omissioni a questo compito di informazione potrebbero far sorgere responsabilità dirette in ipotesi di danni ai pazienti dovuti a condizioni operative non ottimali.[18]Il nuovo codice deontologico dell’infermiere dispone precisi obblighi in tal senso: “L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate (…)”,[19] mentre il codice deontologico medico stabilisce che il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.[20]

 

In un altro articolo abbiamo visto alcune recenti sentenze emesse della Cassazione penale in ordine al reato di omicidio colposo per responsabilità sanitaria (qui). 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Reason J. Human error: models and management”. Bmj, 2000

[2] Ex art. 1218 Codice Civile (Responsabilità Contrattuale)

[3] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 7, comma primo

[4]  Sentenza n. 6689/2018, terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione

[5] Avv. Maria Teresa De Luca. “Responsabilità della struttura sanitaria e condotta dei singoli medici”. Articolo pubblicato sul sito Responsabilecivile in data 05-06-2018 e disponibile al seguente link  

[6] Art. 27 della Costituzione italiana

[7] Caroleo Grimaldi F., Magnanti M. “Responsabilità medica e disfunzioni organizzative: la Cassazione gira il “conto” alle direzioni delle A.O.” Capitale Medica – Rivista dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Numero 1 – 2015, pag. 10

[8] Ibidem

[9] Ventura Spagnolo E., Mondello C., Scurria S. et al. “La sicurezza del paziente in ambiente ospedaliero e la responsabilità professionale dei vertici strategici”. Pratica Medica & Aspetti Legali, Vol 10, No 3, 2016, pagg. 59-63

[10] Cirese V. “Sicurezza delle cure e responsabilità delle aziende sanitarie”. Gyneco AOGOI / NUMERO 1/2 – 2015, pag. 24

[11] Legge 24/2017. Art. 1

[12] Commissione salute alla Conferenza Stato Regioni – Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome sul tema della sicurezza delle cure. “Sinergie e integrazione tra Sistemi di Sicurezza delle Cure e Programmi di Accreditamento istituzionale”. 2019. Pag. 6

[13] Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti”

[14] Cuttaia F. G. “La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”, disponibile on line al seguente link 

[15]Morta per la mancanza del defibrillatore. Condanne e assoluzioni per medici e infermieri”. Articolo pubblicato sul portale giuridico ResponsabileCivile il 25-07-2017 e disponibile al seguente link 

[16] Biagio Papotto, Domenico Francesco Donato “Covid. Cosa si sta facendo per la sicurezza di chi lavora in sanità?“.  Articolo pubblicato sul sito web “QuotidianoSanità” il 27 ottobre 2020 (link)

[17] Legge 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. Art. 1, comma 3

[18] Margiocco M. “La responsabilità della struttura sanitaria per carenze strutturali o organizzative”. Rivista “Maps – Management per le professioni sanitarie”, Maggioli Editore, 2012, pag. 27

[19] FNOPI – “Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche“, approvato il 13 aprile 2019

[20] FNOMCeO. “Codice di Deontologia Medica“, approvato il 18 maggio 2014. Art. 70

 

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