Una proposta di legge chiede di modificare l’attuale normativa sulla responsabilità sanitaria. In che modo? Vediamolo brevemente in questo articolo
È stata presentata in Parlamento una proposta di legge[1] che chiede di modificare la legge 8 marzo 2017, n. 24 (più conosciuta come “legge Gelli”) sulla responsabilità professionale sanitaria e la sicurezza delle cure, oltre che alcune fattispecie civili e penali ad essa collegate. Proviamo ad analizzare la proposta di riforma in maniera sintetica e imparziale. almeno nei tratti principali.
La proposta di legge prevede di dare maggiore rilievo al risarcimento spettante al paziente danneggiato (o ai suoi familiari in caso di decesso) in conseguenza di danni cagionati dall’inadeguatezza dell’organizzazione o delle dotazioni utilizzate dalla struttura sanitaria.
Chiede poi di favorire una maggiore propensione per le parti, sanitario e paziente, nel trovare un accordo bonario, prima di intraprendere la fase giudiziale vera e propria (tribunale).
La proposta di legge chiede anche di ampliare la possibilità di effettiva rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria. Infatti in caso di condanna del sanitario per colpa grave, la struttura sanitaria è obbligata per legge a rivalersi sul dipendente per l’importo versato al paziente o ai suoi familiari a titolo di risarcimento dei danni (la cosiddetta “rivalsa”, appunto).[2]
Un’altra novità proposta è quella volta a modificare la responsabilità civile dell’operatore sanitario, che passerebbe da “extracontrattuale” a “contrattuale”. Ricordiamo che nella responsabilità contrattuale spetta all’ospedale provare di non avere responsabilità per i danni subiti dal paziente mentre nella responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto danneggiato.
La proposta di legge prevede altresì di abrogare l’articolo 590-sexies del codice penale, che ha introdotto una specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario, prevedendo, in particolare, una causa di non punibilità in caso di imperizia qualora il sanitario abbia rispettato le linee guida o le buone prassi. Con questa modifica verrebbe di fatto ripristinata la previgente normativa, facendo così rientrare la responsabilità penale dell’operatore sanitario nell’ambito del più generale reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
La proposta di legge, come detto, è stata presentata in Parlamento, sarà nostra cura aggiornarvi su eventuali sviluppi.
In un altro articolo abbiamo visto i concetti base della responsabilità professionale sanitaria (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Proposta di legge n. 1321, d’iniziativa dei deputati Colletti, Cataldi, Dori e Perantoni, presentata il 30 ottobre 2018, attualmente in corso di esame in commissione alla Camera (link)
[2] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 9, comma 1
Foto: Fernando Zhiminaicela da Pixabay