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Il Consulente Tecnico di Parte nei giudizi per responsabilità sanitaria

Il Consulente Tecnico di Parte è una figura professionale che va assumendo sempre maggiore importanza nei processi per  responsabilità sanitaria. Ma in quale occasione è necessario e in cosa consiste la sua attività?

 

Nell’ambito dei giudizi per responsabilità sanitaria il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è un esperto nella materia oggetto del contendere che viene nominato dal paziente danneggiato o dall’operatore sanitario chiamato in causa. Il ruolo del consulente di parte, quindi, è quello di coadiuvare la parte e il suo difensore nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici della causa.

Anche il giudice, dal canto suo, può avvalersi di un suo consulente, chiamato “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU) in ambito civile o “Perito” in ambito penale. In sostanza le due figure, il CTU e il CTP svolgono lo stesso ruolo, soltanto che uno è scelto dal giudice, sulla base di un rapporto fiduciario, mentre l’altro viene scelto da una delle parti in causa, o da entrambi, per tutelare i propri interessi.

La legge 24/2017 (cosiddetta legge “Gelli”) sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure ha stabilito che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità professionale le consulenze tecniche siano affidate non solo al medico legale ma anche a uno specialista nella disciplina oggetto del contenzioso, affinché le valutazioni tecniche su cui dovrà basarsi il giudizio siano sempre compiute da esperti in materia.[1]

Il medico legale dovrà quindi avvalersi della collaborazione di un professionista esperto della materia oggetto del contendere che, a seconda della professione e specializzazione rivestita dal soggetto sottoposto ad indagine, potrà essere per esempio un cardiologo, un chirurgo, un infermiere, una ostetrica, ecc. L’obiettivo è quello di fornire, attraverso un’analisi del comportamento del professionista sottoposto a giudizio, riflessioni critiche in ordine a prassi scorrette, atteggiamenti inadeguati, disallineamenti rispetto a procedure standard, ecc.

Una corretta analisi dell’evento da parte del consulente di parte dovrà prevedere lo studio della documentazione sanitaria relativa all’evento (cartella clinica, ecc.), la verifica del rispetto della normativa sanitaria vigente al momento dell’evento, la verifica del corretto svolgimento dei processi assistenziali identificando eventuali scostamenti rispetto agli standard di riferimento come linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali. Quest’ultimo punto è particolarmente importante, infatti la legge “Gelli-Bianco” ha introdotto l’adesione alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari per i casi imperizia.[2] Pertanto appurare se, ed in quale misura, la condotta del sanitario si sia discostata da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali costituirebbe la prova che esiste un legame tra l’errore commesso e il danno subito dal paziente (il cosiddetto “nesso causale”).

Il medico legale, anche sulla base della valutazione effettuata insieme al suo consulente specialista, produrrà una relazione (perizia medico legale) nella quale saranno descritti in maniera precisa e puntuale gli accadimenti da un punto di vista medico-scientifico, indicando l’eventuale responsabilità e, in caso affermativo, la quantificazione del danno dal punto di vista biologico permanente e temporaneo, basandosi su specifiche tabelle in uso presso i tribunali. Le conclusioni della perizia medico legale saranno valutate dal Giudice insieme a quelle prodotte del proprio consulente tecnico, il CTU, cosi da pervenire ad un proprio convincimento e quindi addivenire a un giudizio di responsabilità di tipo civile e penale e per quantificare i danni conseguenti.

Come si può intuire la perizia o la consulenza del Consulente Tecnico di Parte è importantissima quando si ha la necessità di risolvere questioni giuridiche che hanno a che fare con la salute o il decesso di un soggetto. Pertanto, per giungere ad una sentenza favorevole, è necessario affidarsi ad un professionista esperto e competente, con anni di pratica alle spalle. Infatti da una perizia sbagliata può dipendere l’esito di un processo e si possono anche configurare, in alcuni casi, procedimenti penali o civili per responsabilità professionale contro lo stesso consulente tecnico.[3]

Per svolgere il ruolo di Consulente Tecnico di Parte, secondo quanto prevede la legge Gelli, è necessaria l’iscrizione in appositi albi tenuti presso i tribunali.[4]

In caso di chiamata in giudizio di personale alle proprie dipendenze (medico, infermiere, ecc.) l’azienda sanitaria può mettere a disposizione gratuitamente del dipendente un Consulente Tecnico di Parte, analogamente a quanto accade per l’avvocato (patrocinio legale), che lo affianchi nella ricostruzione dei fatti al fine di escludere l’esistenza di un comportamento colposo o doloso a suo carico.

 

 

In un altro articolo abbiamo visto gli strumenti a tutela dell’operatore sanitario in caso di richiesta risarcimento danni da parte del paziente (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 15

[2] Ibidem. Art. 6

[3] Plenteda R. “La responsabilità civile del consulente tecnico di parte”. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridica “Altalex”

[4] Legge n. 24/2017. Art. 15

 

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