Una recente norma prevede che gli operatori sanitari che non abbiano ottenuto almeno il 70% dei crediti previsti dall’obbligo ECM non possano essere coperti da assicurazione sanitaria. Una disposizione che potrebbe creare non pochi problemi, vediamo perchè
Oltre la responsabilità penale non meno rilevante per gli operatori sanitari è la responsabilità civile che si configura in caso di danni al paziente, con la possibilità di ricevere una richiesta di risarcimento da parte dei pazienti o loro familiari.
Per tutelare pazienti, professionisti e strutture sanitarie l’art. 10 della legge 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli”) sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria ha previsto:
a) l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati ai pazienti dal proprio personale sanitario;
b) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie per “colpa grave”.
Infatti, in caso di condanna del sanitario per dolo o colpa grave la legge obbliga le aziende a rivalersi sul dipendente per il recupero delle somme versate al paziente (la cosiddetta “rivalsa”). Proprio per tutelarsi contro tale rischio la “legge Gelli” ha previsto l’obbligo per tutti gli operatori sanitari di stipulare un’adeguata polizza assicurativa.[1]
Si precisa che la legge Gelli riguarda tutti gli esercenti la professione sanitaria quindi non solo medici ma anche infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, fisioterapisti, ecc.
All’interno del decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) recentemente convertito in legge, è contenuto un articolo[2] che prevede la non efficacia delle polizze assicurative nei confronti dei sanitari che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua a decorrere dal triennio 2023-2025.
Non si comprende, sinceramente, la correlazione tra assolvimento dei crediti formativi in Educazione continua in medicina (ECM) e assicurazione sanitaria. Secondo tale norma il professionista non in regola potrà continuare a esercitare, ma si troverebbe “scoperto” in caso di un evento avverso per colpa a lui addebitata.
Ciò pone non poche criticità, ne citiamo per brevità solo alcune:
– in questo modo si lasciano senza copertura non solo i professionisti ma anche i pazienti. È come se un automobilista, che si mostrasse poco rispettoso del codice della strada, venisse privato dell’assicurazione proprio nel momento in cui investisse una persona, che si vedrebbe privata del proprio diritto ad ottenere un equo risarcimento del danno, cosi come prevede il Codice Civile.
– bisogna considerare che gli errori sono spesso da ricercarsi nell’intera organizzazione del lavoro, che crea le condizioni al loro verificarsi, e non solo nel comportamento del singolo.[3] Vari studi, anche istituzionali,[4] hanno accertato che molti degli episodi di cosiddetta “malasanità” sono da addebitarsi a criticità organizzative, anche se poi è inevitabile che sia un singolo, come ultimo anello della catena, a incappare nell’errore. Non a caso la stessa legge Gelli sopracitata pone in relazione, fin dal titolo, la responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Affermare che il problema è responsabilità di una singola persona e non è un problema strutturale o organizzativo può contentare l’azienda sanitaria o l’opinione pubblica, ma non risolve certo il problema. È necessario invece intervenire sull’organizzazione, per individuarne e correggerne le criticità.
– un’altra conseguenza di questo provvedimento è il rischio reale, per gli operatori sanitari, di veder intaccato il proprio patrimonio personale. In caso di chiamata in causa da parte del paziente, prima della legge Gelli, qualora un operatore fosse stato privo di assicurazione personale, poteva essere obbligato, con la rivalsa di cui abbiamo parlato sopra, a rimborsare all’amministrazione l’intero importo del risarcimento versato al paziente con somme di denaro anche ingenti talvolta nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, in alcuni casi anche milioni, a seconda dell’entità del danno. Da una ricerca condotta nel 2020 è emerso che gli errori più “costosi” hanno raggiunto, in taluni casi, i 4,5 milioni di euro.[5] Si rischia in questo modo di tornare indietro, con tutte le conseguenze del caso, per le finanze dell’operatore sanitario colpito.
È vero che l’impiego di personale medico, infermieristico o tecnico non formato, o scarsamente formato, può contribuire a esporre il sistema sanitario a un aumento dei rischi per la sicurezza dei pazienti ma la soluzione non può ricercarsi in un improbabile rapporto di correlazione tra formazione ECM e obblighi assicurativi dei professionisti sanitari, soprattutto laddove la sanzione diventa l’efficacia di un obbligo, che proprio in quanto tale non dovrebbe essere sottoposto a giudizio.
Se invece a farsi carico del risarcimento fosse la struttura sanitaria, attingendo dai propri fondi perché non coperta dall’assicurazione, allora non si capisce il senso della norma e come questa possa costituire un incentivo all’aggiornamento professionale del personale.
Tra l’altro nella bozza di decreto attuativo sulle garanzie assicurative di cui all’art.10 della legge Gelli, approvata in Conferenza Stato-Regioni nel febbraio 2022, l’iniziale riferimento ad una correlazione tra premio assicurativo e assolvimento degli obblighi formativi è stato eliminato.[6]
Non possiamo che auspicare una riscrittura, conforme alla legge Gelli, della norma contenuta nel Pnrr.
In un alto articolo abbiamo parlato dei pericoli di un’insufficiente formazione per gli operatori sanitari (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 10, comma 3
[2] L’art. 38 bis del DL 152/2021 rubricato “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” stabilisce: “1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”
[3] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000
[4] Camera dei Deputati. “Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario“. 2013 (link)
[5] Marsh Risk Consulting. Medmal Claims Italia. Undicesima edizione, 2020
[6] Convegno Fondazione Italia In Salute. “La Gestione del Rischio Sanitario a cinque anni dalla Legge n. 24/2017: le attività dei Centri Regionali per la sicurezza delle cure e dei Clinical Risk Manager a confronto”. Roma, 13 dicembre 2022. Intervento del Dr. Ottavio Nicastro