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Errori sanitari: legare assicurazione e obbligo ECM non è la soluzione

Una norma contenuta nel PNRR prevede che i professionisti sanitari che non raggiungano almeno il 70% dei crediti previsti dall’obbligo ECM saranno esclusi dalla copertura assicurativa. Una disposizione che potrebbe creare non pochi problemi, vediamo perchè

 

Oltre la responsabilità penale non meno rilevante per gli operatori sanitari è la responsabilità civile che si configura in caso di danni al paziente, per la possibilità di ricevere una richiesta di risarcimento da parte dei pazienti o loro familiari.

Per tutelare pazienti, professionisti e strutture sanitarie l’art. 10 della legge 24/2017 (cosiddetta legge “Gelli”) sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria ha previsto:

– l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati ai pazienti dal proprio personale sanitario;

– l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie per “colpa grave”. Infatti, in caso di condanna del sanitario per dolo o colpa grave la legge obbliga le aziende a rivalersi sul dipendente per il recupero delle somme versate al paziente (la cosiddetta “rivalsa”). Proprio per tutelarsi contro tale rischio la legge Gelli ha previsto l’obbligo per tutti gli operatori sanitari di stipulare un’adeguata polizza assicurativa.[1] 

Si precisa che la legge Gelli riguarda tutti gli esercenti la professione sanitaria quindi non solo medici ma anche infermieri, ostetriche, fisioterapisti, ecc.

All’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente convertito in legge, un articolo[2] prevede la non efficacia delle polizze assicurative nei confronti dei sanitari che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua a decorrere dal triennio 2023-2025. Quindi i professionisti che non avranno raggiunto questa percentuale saranno esclusi dalla copertura assicurativa, trovandosi privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico.

Non si comprende, sinceramente, la correlazione tra assolvimento dei crediti formativi ECM e assicurazione sanitaria. Ciò pone non poche criticità, vediamone solo alcune:

in questo modo si lasciano senza copertura non solo i professionisti ma anche i pazienti. Il danneggiato, infatti, non sarebbe protetto se il danno è arrecato da un sanitario non in regola coi crediti. È come se un automobilista che provocasse un’incidente venisse privato dell’assicurazione proprio nel momento in cui deve risarcire il danno all’altro automobilista, che si vedrebbe privato del diritto di ottenere un giusto risarcimento del danno;

bisogna considerare che gli errori sono spesso da ricercarsi nell’intera organizzazione del lavoro, che crea le condizioni al loro verificarsi, e non solo nel comportamento del singolo.[3] Vari studi, anche istituzionali,[4] hanno accertato come molti episodi di cosiddetta “malasanità” siano da addebitarsi a criticità organizzative, anche se poi è inevitabile che sia un singolo, come ultimo anello della catena, a incappare nell’errore. Non a caso la stessa legge Gelli sopracitata pone in relazione, fin dal titolo, la responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Affermare che il problema è responsabilità solo di una singola persona e non è un problema strutturale o organizzativo può contentare l’organizzazione sanitaria o l’opinione pubblica, ma non risolve certo il problema. È necessario invece intervenire sull’organizzazione, per individuare e correggerne eventuali criticità alla base di errori ed eventi avversi;

un’altra conseguenza di questo provvedimento è il rischio reale, per gli operatori sanitari, di veder intaccato il proprio patrimonio personale, in quanto privi dell’assicurazione, anche se solo per gli importi previsti dalla legge Gelli (fino al triplo della retribuzione annuale percepita).[5] Due degli obiettivi principali della legge Gelli, tentare di ridurre “la medicina difensiva” e migliorare la qualità delle cure, sarebbero in questo modo vanificati. Gli operatori sanitari infatti, potendo contare sulla copertura assicurativa vivrebbero certamente con meno apprensione, e quindi con minor propensione “difensiva”, la minaccia di eventuali denunce.

 

È vero che l’impiego di personale medico, infermieristico o tecnico non formato, o scarsamente formato, può contribuire a esporre il sistema sanitario a un aumento dei rischi per la sicurezza dei pazienti ma la soluzione non può ricercarsi in un improbabile rapporto di correlazione tra formazione ECM e obblighi assicurativi dei professionisti sanitari, soprattutto laddove la sanzione consista nell’esclusione della copertura assicurativa che, proprio in quanto obbligatoria, non dovrebbe essere sottoposta a giudizio. 

La pretesa inefficacia riguarda tutte le polizze previste dalla legge Gelli, non solo quelle degli operatori sanitari quindi ma pure quelle delle strutture.[6] In questo caso sarebbe la struttura sanitaria a farsi carico del risarcimento, attingendo dai propri fondi perché non coperta dall’assicurazione. Ma, ancora una volta ci si domanda, come può questo costituire un incentivo all’aggiornamento professionale degli operatori sanitari?

Non possiamo che auspicare una riscrittura, conforme alla legge Gelli, della norma contenuta nel PNRR.

 

 

In un alto articolo abbiamo parlato dei pericoli di un’insufficiente formazione per gli operatori sanitari (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 10, comma 3

[2] L’art. 38 bis del Decreto Legge 152/2021 rubricato “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” stabilisce che: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina

[3] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000

[4] Camera dei Deputati. “Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario“. 2013 (link)

[5] Legge n. 24/2017. Art. 9, comma 5

[6] Fondazione Italia In Salute. “Tavolo tecnico sulla legge 24/2017: Riflessioni e spunti per una riforma della legge in tema di sicurezza delle cure, rischio clinico, rc sanitaria e danno risarcibile. Primi contributi ragionati“. 2023, pag. 18

 

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