Anche in Italia si accende il dibattito in merito all’abolizione della colpa penale in ambito sanitario, vediamo perchè
Fondamentale sarebbe per le organizzazioni sanitarie imparare dai propri errori in modo da intervenire con idonee misure correttive. Purtroppo i dati stanno a dimostrare che gli errori non sempre vengono segnalati dal personale sanitario, probabilmente per il timore di andare incontro ad azioni legali,[1] che nel nostro ordinamento sono non solo di tipo civile ma anche penale. Una soluzione potrebbe essere quella di offrire una protezione giuridica agli operatori che ammettano spontaneamente di aver commesso un errore, un po’ come avviene oggi per i piloti d’aereo, dove questo sistema ha dato ottimi risultati.[2, 3]
Non tutti gli esiti negativi sono frutto di un errore quindi non sempre è “colpa” di qualcuno se accade un evento avverso. Per Karl Popper “Siamo fallibili ed è impossibile per chiunque evitare tutti gli errori, anche quelli evitabili”.[4] In medicina si tende a sottostimare la complessità di ogni atto di cura. Noi non siamo più abituati ad accettare l’errore, si pensa sempre alla disattenzione, alla distrazione del medico o dell’infermiere, ma è la straordinaria complessità nell’atto di cura che va riconsiderata. Esiste per esempio un 5% di infezioni per intervento di protesi al ginocchio al di sotto del quale non si riesce a scendere, pur operando con la migliore equipe del mondo e nel migliore ospedale. E stiamo parlando di un intervento di certo non tra i più complessi.
Al contrario dell’Italia in molti Stati la colpa medica non è considerata reato penale. Tale quadro si accorda con la teoria, ormai consolidata, secondo la quale gli errori vanno visti non tanto come il prodotto della fallibilità personale, quanto come le conseguenze di problemi più generali presenti nell’ambiente e nell’organizzazione di lavoro.[5] L’errore nella maggioranza dei casi nasce da un malfunzionamento di un processo assistenziale in cui sono coinvolti più di un professionista e non soltanto chi ha in carico il paziente.[6]
Ricordiamo che, anche se viene definita colpa medica, in realtà riguarda tutti i professionisti sanitari sottoposti a responsabilità professionale come infermieri, ostetriche, ecc.
Bisogna anche dire che le denunce penali nella maggior parte dei casi si risolvono in un nulla di fatto, in un’assoluzione o nella sospensione della pena.[7] Infatti, mentre è possibile dimostrare che si è verificato un errore, non altrettanto lo è provare che tale errore sia stata la causa di un decesso. Anche da questo deriva il maggior numero di condanne in sede civile piuttosto che in sede penale. In molti casi le denunce penali sono utilizzate dagli avvocati più come modo per “velocizzare” il processo civile, cioè per spingere l’ospedale a risarcire più in fretta il danno, che per vera necessità.
Anche da noi si moltiplicano le voci in favore di un’abolizione della colpa penale in ambito sanitario. In Italia in realtà, dopo la legge “Gelli”, la depenalizzazione c’è già e riguarda la colpa lieve da imperizia qualora si siano osservate linee guida o buone pratiche.[8] Rimane la colpa grave che è quella che si configura in caso di errore grossolano e macroscopico come quando, per esempio, un chirurgo lascia uno strumento nell’addome del paziente o l’infermiere applica una sacca di sangue al paziente sbagliato. La legge configura la colpa grave in negligenza (il sanitario agisce con superficialità), imprudenza (agisce con avventatezza) e imperizia (non vengono rispettate le linee guida sul caso).
Qualcuno ha obiettato che allora si dovrebbe abolire la colpa penale in ogni campo professionale. Ma non si può paragonare la medicina, che non è una scienza esatta, con altre professioni che fanno dell’esattezza e precisione il loro presupposto come ingegneri, architetti, ecc. Per contro, chi è contrario alla depenalizzazione afferma che chi ha a che fare con la salute e la vita delle persone, beni unici e insostituibili, non può permettere gravi imprudenze, negligenze, imperizie.
L’eventuale abolizione della colpa penale in ambito sanitario non vedrebbe comunque scalfito il diritto del paziente ad ottenere un equo risarcimento del danno in quanto il processo civile sarebbe comunque idoneo ad individuare eventuali responsabilità per l’accaduto. A differenza del reato penale, a livello civile i risarcimenti non hanno bisogno di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio dell’errore per essere accordati. Non bisogna poi dimenticare le sanzioni disciplinari e ordinistiche, che possono andare, in caso di accertata violazione, dalla sospensione dello stipendio fino al licenziamento (ne abbiamo parlato in questo articolo). E’ anche vero, tuttavia, che gli organismi ordinistici di fatto sono impossibilitati a procedere in assenza di una sentenza definitiva, che interviene spesso dopo anni, se non decenni, di pronunce e giudizi.
In un altro articolo abbiamo visto in che modo si configura la colpa penale in ambito sanitario (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Lawton R, Parker D “Barriers to incident reporting in a healthcare system” BMJ Quality & Safety 2002;11:15-18
[2] Nicholson AN Tait PC. Confidential reporting: from aviation to clinical medicine. Clin Med 2002; 2: 234–6
[3] Helmreich RL, Merritt AC. Culture at work in aviation and medicine. Aldershot, UK, Ashgate Publishing, 1998
[4] K.R. Popper. “Congetture e confutazioni”. Bologna, Il Mulino, 1972
[5] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000
[6] Schiff GD, Hasan O, Kim S, et al. “Diagnostic error in medicine: analysis of 583 physician-reported errors“. Arch Intern Med. 2009;169(20):1881-1887 (link)
[7] Camera dei deputati. Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. 2013, pag. 167
[8] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 6