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Abolire la colpa penale in ambito sanitario?

Anche in Italia si moltiplicano le voci in favore di un’abolizione della colpa penale in ambito sanitario

 

Come in tutti i sistemi complessi, quali l’aviazione, le centrali nucleari o i sistemi di difesa militare, anche in ambito sanitario possono verificarsi incidenti ed errori. Fondamentale sarebbe per le organizzazioni sanitarie imparare dagli errori accaduti in modo da intervenire con idonee misure correttive. Purtroppo i dati stanno a dimostrare che gli errori non sempre vengono segnalati dal personale sanitario. Probabilmente influisce anche un certo timore di andare incontro ad azioni legali,[1] che nel nostro ordinamento sono non solo di tipo civile ma anche penale. Una soluzione potrebbe essere quella di offrire una protezione giuridica agli operatori che ammettano spontaneamente di aver commesso un errore, un po’ come avviene oggi per i piloti d’aereo, dove, con questo sistema, si sono ottenuti ottimi risultati.[2] [3]

Non tutti gli esiti negativi sono frutto di un errore quindi non sempre è “colpa” di qualcuno se accade un evento avverso. Per Karl Popper “Siamo fallibili ed è impossibile per chiunque evitare tutti gli errori, anche quelli evitabili”.[4] In medicina si tende a sottostimare la complessità di ogni atto di cura. Noi non siamo più abituati ad accettare l’errore, si pensa sempre alla disattenzione, alla distrazione del medico o dell’infermiere, mentre è la straordinaria complessità nell’atto di cura che va riconsiderata. Esiste per esempio un 5% di infezioni per intervento di protesi al ginocchio al di sotto della quale non si riesce a scendere, pur operando con la migliore equipe del mondo e nel migliore ospedale. E stiamo parlando di un intervento di certo non tra i più complessi.

Al contrario dell’Italia in molti Stati la colpa medica non è considerata reato penale. Tale quadro si accorda con la teoria, ormai consolidata, secondo la quale gli errori vanno visti non tanto come il prodotto della fallibilità personale, quanto come le conseguenze di problemi più generali presenti nell’ambiente e nell’organizzazione di lavoro.[5]

Bisogna anche dire che le denunce penali nella maggior parte dei casi si risolvono in un nulla di fatto,[6] in un’assoluzione o nella sospensione della pena. Infatti, mentre è possibile dimostrare che si è verificato un errore, non altrettanto lo è provare che tale errore sia stata la causa di un decesso. Anche da questo deriva il maggior numero di condanne in sede civile piuttosto che in sede penale. In molti casi le denunce penali sono utilizzate dagli avvocati più come modo per velocizzare il processo civile, cioè per spingere l’ospedale a risarcire in fretta il danno, che per vera intenzionalità.

Anche da noi si moltiplicano le voci in favore di un’abolizione della colpa penale in ambito sanitario. In Italia in realtà la depenalizzazione c’è già e riguarda la colpa lieve da imperizia qualora si siano osservate linee guida o buone pratiche.[7] Rimane la colpa grave che è quella che si configura in caso di errore grossolano e macroscopico come quando, per esempio, un chirurgo toglie il rene sano anzichè quello malato o l’infermiere applica una sacca di sangue al paziente sbagliato.

Qualcuno ha obiettato che allora si dovrebbe abolire la colpa penale in ogni campo professionale. Ma quando si vuole differenziare la responsabilità del sanitario da quella di altre professioni non si deve dimenticare che la medicina non è una scienza esatta, che non sottostà a obblighi comportamentali rigidi e distinti per ogni fase così come invece accade, di norma, per gli altri professionisti (ingegneri, architetti, ecc.).

Qualora si abolisse l’ambito penale il paziente non rischierebbe comunque di veder leso il suo diritto ad ottenere un equo risarcimento del danno in quanto il processo civile sarebbe comunque idoneo ad individuare eventuali responsabilità e a soddisfarlo da questo punto di vista.

Una proposta è quella di di limitare la rilevanza penale della colpa sanitaria a quella “grave”, secondo il modello della “Gross Negligence” anglosassone.[8] 

 

 

In un altro articolo abbiamo visto quali sono gli elementi necessari affinchè si configuri la colpa penale in ambito sanitario (link). 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Lawton R, Parker D “Barriers to incident reporting in a healthcare system” BMJ Quality & Safety 2002;11:15-18

[2] Nicholson AN Tait PC. Confidential reporting: from aviation to clinical medicine. Clin Med 2002; 2: 234–6

[3] Helmreich RL, Merritt AC. Culture at work in aviation and medicine. Aldershot, UK, Ashgate Publishing, 1998

[4] K.R. Popper. “Congetture e confutazioni”. Bologna, Il Mulino, 1972

[5] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000

[6] Camera dei deputati. Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. 2013, pag. 167

[7] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 6

[8] Di Landro A., “La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile”, Torino, 2009, spec. 275-281

 

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