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Errori sanitari e conseguenze disciplinari: quale rapporto?

Le carriere dei professionisti rischiano di subire uno stop in caso di errori sanitari che causino danni al paziente. Quali sono i rischi disciplinari e lavorativi a cui va incontro un professionista sanitario in tali casi?

 

Il primo aprile 2017 è entrata in vigore la legge n. 24/2017 denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria“, anche nota come legge “Gelli”.[1]

La legge ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità professionale e di sicurezza delle cure, tra cui l’obbligo in capo alle strutture sanitarie e ai professionisti di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie.[2] Il fine è quello di tutelare maggiormente i pazienti e gli operatori dai rischi che gli errori sanitari possono comportare.

Con la legge Gelli la scarsa attenzione al tema del rischio sanitario e la mancata adozione delle misure atte a prevenire i rischi assumono rilevanza anche dal punto di vista disciplinare e della carriera personale. La legge prevede infatti una serie di misure personali temporanee di interdizione da alcuni incarichi professionali, in caso di coinvolgimento del professionista sanitario in un evento avverso che abbia comportato una sua condanna per dolo o “colpa grave”. Infatti, per il sanitario nei confronti del quale la Corte dei conti abbia pronunciato una condanna è precluso, per i tre  anni successivi al  passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal paziente, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, l’accesso ad incarichi professionali superiori rispetto a quello attualmente ricoperto, cosi come la partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.[3, 4] Ricordiamo che per “colpa grave” si intende aver compiuto un errore particolarmente importante, grossolano: si pensi, per esempio, al chirurgo che dimentichi le  pinze nell’addome del paziente o all’infermiere che applichi una sacca di sangue al paziente sbagliato.

Inoltre, in caso di provvedimenti disciplinari conseguenti ad eventi avversi con danno al paziente, possibili nei casi di negligenza grave, il professionista potrebbe vedere interdetta per un determinato periodo di tempo la partecipazione a bandi interni indetti dalla propria azienda, questo perchè l’assenza di provvedimenti disciplinari negli anni precedenti all’emanazione del bando rientra spesso tra i requisiti di partecipazione.

Dal punto di vista ordinistico un professionista che abbia commesso dei reati può essere radiato dall’Ordine di appartenenza. Anche nel caso in cui il giudizio civile o penale sia favorevole al professionista sanitario non è detto che l’Ordine non possa procedere nei suoi confronti con un eventuale procedimento disciplinare. Infatti, anche in caso di esito favorevole per il sanitario, sancito da una sentenza dall’autorità giudiziaria circa l’assenza di un nesso causale tra la sua condotta e il danno lamentato dal paziente l’ordine professionale potrebbe, pur nel rispetto di tale sentenza, formulare osservazioni, contestazioni su qualche aspetto, qualche circostanza o comportamento che il sanitario abbia assunto in occasione dell’evento avverso che ha colpito il paziente. Nella fattispecie l’ordine potrebbe erogare al professionista una sanzione, come per esempio un rimprovero scritto o una sospensione, legata ad aspetti etici, deontologici che ritenga siano stati violati o altri aspetti ritenuti lesivi della dignità della professione.[5, 6]

Quali tutele per il sanitario? Naturalmente il professionista può difendersi dalle accuse presentando scritti difensivi o chiedendo un’audizione personale per fornire tutti i chiarimenti e le giustificazioni del caso, anche con l’assistenza del proprio legale. Può inoltre impugnare la decisione presa dall’ordine professionale che ritenga ingiusta davanti alla “Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie” o addirittura insorgere contro la decisione di questo stesso organismo, se a lui sfavorevole, davanti alla Corte di Cassazione.[7]

 

In un altro articolo abbiamo parlato degli errori sanitari come causa di licenziamento (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[2] Ibidem. Art. 1

[3] Ibidem. Art. 9, comma 5

[4] Benci L., Bernardi A., Fiore A., et al. “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria (Commentario alla legge 24/2017)”. Edizioni Quotidiano Sanità. Roma, 2017. Pagg. 145-146 (link)

[5] Giuseppe Petrella,  Marco Croce. “La responsabilità sanitaria e le sue conseguenze disciplinari: quali tutele per il medico?”.  Webinar Consulcesi & Partners del 15-12-2021

[6] Giuseppe Deleo , Maddalena Giriodi, Roberto Carlo Rossi. “Giustizia ordinaria e giustizia ordinistica in sanità, una “naturale dicotomia“.  Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria “Sole24ore” sanità il 08-02-2022 (link)

[7]La Corte Costituzionale accoglie il ricorso della Regione: illegittima la radiazione dell’assessore Venturi”. Articolo pubblicato sul sito internet della Regione Emilia Romagna il 05 novembre 2019

 

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