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Medici e infermieri: quando è necessaria la polizza tutela legale?

Gli operatori sanitari possono essere chiamati a rispondere in caso di evento avverso con danno al paziente anche se non ne sono stati parte attiva. La polizza Tutela Legale copre dal rischio di sostenere eventuali spese per avvocati e consulenti

 

La legge 24/2017 (conosciuta anche come “legge Gelli”) prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie comunichino all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione di un giudizio promosso nei suoi confronti da parte del paziente danneggiato.[1] Lo scopo è quello di favorire la partecipazione del sanitario a quei procedimenti che potrebbero, in caso di dolo o colpa grave, dar corso, nei suoi confronti, ad un’azione di recupero dell’importo versato al paziente o ai suoi familiari a titolo di risarcimento danni (la cosiddetta “rivalsa”).[2] [3] È proprio per salvaguardare gli operatori sanitari da questo rischio che la legge Gelli ha previsto l’obbligo di assicurazione.[4]

In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di un paziente gli ospedali sono obbligati, nel rispetto della legge sopracitata, ad inviare entro 45 giorni una comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nell’evento, anche a quelli che non ne sono stati parte attiva ma hanno avuto solo la sfortuna di essere menzionati in cartella clinica. Ricevere una notifica non significa quindi che si è stati denunciati, è solo una comunicazione che l’azienda è obbligata a inviare a tutti gli operatori coinvolti, con la quale informa gli stessi che un paziente si è rivolto alla struttura lamentando di aver subito un danno.

Questa solerzia da parte dell’amministrazione ospedaliera nell’inviare comunicazioni “a pioggia” a tutti gli operatori è giustificata dal fatto che eventuali ritardi od omissioni nell’invio di tali comunicazioni escluderebbero in futuro l’azione di rivalsa sull’operatore sanitario con possibile configurazione di danno erariale per la stessa struttura sanitaria dato che la legge 24/2017 stabilisce che l’amministrazione sanitaria può rivalersi nei confronti del sanitario unicamente nel caso di dolo e colpa grave, ma sempre a condizione che sia stato parte della procedura giudiziaria o stragiudiziale di risarcimento.

Spesso, addirittura, vengono richiesti nella stessa missiva all’operatore i i dati identificativi della propria compagnia assicurativa, cosa che non può non destargli una certa preoccupazione, oppure viene richiesto al sanitario di partecipare in giudizio, cosa che può avere conseguenze in una seconda fase, a seconda che decida o meno di partecipare, perchè gli atti che saranno compiuti in quel processo saranno opponibili nei suoi confronti in un altro eventuale procedimento come per esempio quello per danno erariale di cui sopra (rivalsa).[5]

In tutti questi casi, non sapendo cosa fare e non essendo esperti in materia, il sanitario è costretto a rivolgersi ad un professionista legale esperto in responsabilità sanitaria, il quale a sua volta dovrà avvalersi di un consulente, e quindi ad anticipare somme che possono essere talvolta anche consistenti. Questo è il motivo per il quale si suggerisce a tutti gli operatori sanitari di stipulare, oltre alla polizza colpa grave, anche una polizza “tutela legale”, per garantirsi la totale copertura delle spese qualora si trovi coinvolto, proprio malgrado, in un eventuale procedimento civile, penale o amministrativo per responsabilità sanitaria.

Riguardo ai costi si tratta di cifre che difficilmente superano i 20 euro l’anno per gli infermieri, mentre per i medici, essendo il rischio di coinvolgimento in un procedimento molto maggiore, la spesa è proporzionalmente più alta.

 

In un altro articolo abbiamo visto quali strategie adottare per ridurre gli errori sanitari (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria”. Art. 13, comma 1

[2] Legge n. 24/2017. Art. 9, comma 1

[3] Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti

[4] Legge n. 24/2017. Art. 10

[5] Del Rio F. “Responsabilità medica e danno erariale novità e tutele per i professionisti“. Webinar Consulcesi & partners, 27 ottobre 2022

 

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