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Rischio sanitario: con la legge Gelli maggiori tutele

A fronte di maggiori responsabilità per gli operatori sanitari la legge Gelli offre anche maggiori tutele. Vediamo quali

 

La crescita culturale della popolazione e l’aumento delle informazioni fornite dai mass media hanno portato i cittadini a richiedere prestazioni assistenziali sempre più qualificate, efficienti ed efficaci rendendoli sempre più insofferenti all’errore sanitario.

Ciò ha portato alla necessità di rivedere la normativa sulla responsabilità professionale e all’approvazione, dopo un lungo iter, della legge 24/2017, più conosciuta come legge “Gelli-Bianco”.[1] La legge ha sancito di fatto l’obbligo in capo ad ogni operatore sanitario di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie. In conseguenza di ciò la mancata adozione delle misure atte a prevenire i rischi o la scarsa attenzione al tema del rischio sanitario assumono per gli operatori una maggior rilevanza dal punto di vista giuridico, sia civile che penale. Questa richiesta di un maggior impegno è stata bilanciata, per contro, da maggiori tutele per gli operatori sanitari in entrambe le fattispecie, civile e penale. Facciamo alcuni esempi.

Dal punto di vista della responsabilità civile (risarcimento danni ai pazienti) la legge ha sgravato l’operatore sanitario della necessità di dover dimostrare di non aver arrecato un danno al paziente. Infatti qualora il paziente intenda rivalersi nei confronti di un determinato sanitario, dovrà lui stesso provare il danno, rovesciando completamente la prospettiva rispetto alla normativa precedente, quando era il sanitario a doversi difendere da eventuali accuse. Ciò costituisce senza dubbio un disincentivo per i pazienti ad intentare eventuali azioni legali per malpractice nei confronti del singolo operatore, che preferiscono cosi indirizzarsi verso la struttura ospedaliera.

La legge ha stabilito inoltre l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria di provvedere alla stipula di un’adeguata polizza di assicurazione, questo al fine di garantire l’operatore dal rischio di veder intaccato il proprio patrimonio personale qualora venga coinvolto in un evento avverso che vede la richiesta di risarcimento dei danni da parte del paziente.[2]

Dal punto di vista della responsabilità penale la legge Gelli ha previsto l’esimente della colpa lieve per imperizia[3] laddove siano state rispettate linee guida e buone pratiche clino-assistenziali[4] (sono escluse la negligenza e l’imprudenza, in quanto condotte non scusabili). 

Dal punto di vista della responsabilità amministrativa il giudice è obbligato a tener conto di eventuali situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, palesate dalla struttura sanitaria pubblica o privata in cui l’operatore abbia esercitato la sua attività e che abbiano condotto all’evento avverso.[5] 

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato delle “Raccomandazioni” ministeriali, documenti finalizzati a mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose, per sé stessi o per i pazienti (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[2] Ibidem. Art. 10

[3] Cassazione Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/2018

[4] Legge n. 24/2017. Art. 6

[5] Legge 24/2017. Art. 9, Comma 5

 

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