La pandemia da Covid-19 ha spinto all’adozione di servizi innovativi come la telemedicina. Ma quali rischi, dal punto di vista della responsabilità professionale, per gli operatori sanitari? Qual è il quadro normativo?
L’emergenza ha dato un impulso rilevante alla telemedicina che è forse l’unica eredità positiva lasciata dalla pandemia. La telemedicina ha consentito ai pazienti di non sentirsi abbandonati e di continuare a ricevere assistenza anche durante la fase terribile della “prima ondata” dei contagi. Sono state molte, infatti, le prestazioni effettuate in regime di telemedicina durante il lockdown, sotto forma di televisita, teleconsulenza o teleconsulto soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili come malati cronici o disabili.
E’ stato da poco pubblicato il nuovo “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale“, il quale dispone che “Le strutture territoriali ed intermedie adottano standard di qualità e documentano in merito alla gestione del rischio clinico“.[1] Da ciò si evince l’attenzione che le istituzioni sanitarie tributano a tale materia, nell’interesse di pazienti e operatori sanitari.
Tuttavia, riguardo alla sicurezza delle cure non possediamo ancora sufficiente esperienza sui possibili errori e sugli eventi avversi conseguenti che potrebbero derivare dall’impiego della telemedicina su vasta scala. Ciò assume importanza in quanto alle attività sanitarie in telemedicina si applicano tutte le norme legislative e deontologiche proprie delle professioni sanitarie, comprese quelle in materia di responsabilità professionale.[2] È bene pertanto conoscere i rischi ai quali può andare incontro l’operatore sanitario (medici, infermieri, ostetriche, ecc.) sia dal punto di vista civile che penale. Vediamo brevemente i diversi scenari.
Responsabilità civile
Con la legge 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli”) qualora il paziente decida di rivalersi sulla struttura sanitaria spetterà all’azienda ospedaliera o alla Asl provare di non avere responsabilità per i danni subiti dal paziente. In questo caso sarà fondamentale per la struttura provare, attraverso idonea documentazione, anche videoregistrata, la corretta esecuzione della prestazione. Si consideri che la registrazione delle immagini e l’immodificabilità delle stesse certificano la possibilità di garantire un’obiettiva ricostruzione dei fatti in caso di denuncia da parte del paziente. I professionisti sanitari nell’esecuzione delle prestazioni dovranno pertanto attenersi, al fine di non incorrere in eventuali problematiche di natura legale, al rispetto delle linee guida o buone pratiche cosi come richiesto dalla stessa legge Gelli.[3]
Dal punto di vista della copertura assicurativa sappiamo che la struttura sanitaria risponde di eventuali danni causati per “colpa” dai propri professionisti.[4] A tal fine la stessa legge Gelli ha previsto una copertura assicurativa obbligatoria per gli esercenti la professione sanitaria da parte della struttura di appartenenza, anche per le prestazioni rese in regime di telemedicina.[5]
Responsabilità penale
Le responsabilità correlate alla telemedicina sono, come per tutti gli atti sanitari, responsabilità per “colpa” pertanto i professionisti sanitari risponderanno di loro eventuali condotte non osservanti le modalità di comportamento più appropriate nelle diverse situazioni cliniche.
Dal punto di vista penale, nel momento in cui la telemedicina diviene una pratica standard, non utilizzarla potrebbe configurare un comportamento negligente, quindi legalmente perseguibile. Si pensi, ad esempio, all’ambulanza del 118 che ometta di eseguire un tracciato elettrocardiografico a domicilio, refertabile telematicamente, a un soggetto la cui condizione patologica ne richiedeva l’esecuzione, e dalla cui omissione scaturisca un danno per il paziente.[6]
Responsabilità d’equipe
Le nuove opportunità digitali comportano anche nuovi profili di responsabilità. Si pensi a quelle prestazioni in telemedicina che vedono coinvolti più soggetti e più professionalità, come il Teleconsulto; in questo caso il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per discutere la situazione clinica del paziente, condividendo con gli stessi dati e informazioni. Questo potrebbe comportare una responsabilità “collettiva”, paragonabile alla responsabilità d’equipe che si instaura in camera operatoria, in cui molti operatori interagiscono tra di loro, operando una sorta di controllo reciproco del loro operato.[7]
Sicurezza dei dati, privacy e consenso informato
La telemedicina deve assicurare una trasmissione sicura e protetta delle informazioni perchè si tratta comunque, a tutti gli effetti, di atti sanitari, da compiere nel rispetto della privacy del paziente.[8, 9]
Da questo punto di vista la sicurezza dei dati è affine a quella della sicurezza della cartella clinica, e riguarda l’improprio utilizzo dei dati per finalità non consentite dalla legge e della eventuale rivelazione a terzi di dati sottoposti a riservatezza, segreto professionale o segreto d’ufficio. Il pericolo non è cosi remoto dato che lo scorso anno sono state 1400 le segnalazioni effettuate in questo senso al Garante.
Il medico opera sulla base dei dati acquisiti con la telemedicina per cui la sua responsabilità si configura solo una volta in possesso dei dati laddove eventuali problemi a monte, cioè legati all’acquisizione dei dati alla fonte (incompleti o imperfetti o anomali) riguardano i soggetti esterni al team di cura quali ingegneri, informatici, tecnici, ecc. che supportano le attività dal punto di vista tecnologico, i quali risponderanno per quanto di loro competenza in caso di comprovati errori a loro ascrivibili, soprattutto se questi hanno avuto un ruolo nell’indurre in errore l’operatore sanitario (errori di diagnosi, ecc.).
Per fare un esempio in Irlanda un malfunzionamento dei macchinari impiegati nella lettura dei Pap test ha generato 208 falsi negativi che, se segnalati in tempo, avrebbero potuto permettere di intervenire sulle pazienti prima dello sviluppo di cellule cancerose. Si venne poi a sapere che l’algoritmo della macchina che leggeva i vetrini aveva difficoltà a riconoscere le cellule cancerose anomale.[10] Nell’esperienza normativa francese la responsabilità da difetto di un dispositivo medico costituisce parte integrante e specifica della disciplina della responsabilità sanitaria (articolo 1142-1 del Code de la Santè Publique).
Secondo le nuove linee di indirizzo, in caso di difficoltà nell’esecuzione della prestazione per qualunque motivo (anche tecnico) il sanitario dovrà riprogrammare la prestazione in presenza. A fini preventivi gli enti erogatori delle prestazioni (ASL, Aziende ospedaliere, ecc.) dovranno adottare idonee procedure volte alla riduzione dei rischi, anche tecnologici, di eventuali eventi avversi oltre che predisporre specifici sistemi di segnalazione circa eventuali incidenti o mancati incidenti.[11]
Il problema del consenso informato è stato superato dalla legge 219/2017 la quale prevede forme di consenso da “remoto”, in videoregistrazione o in qualsiasi altra forma a condizione che lo strumento utilizzato sia azionabile dal paziente.
La sanità prossima ventura
I nuovi modelli territoriali (Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative territoriali, 116117, Assistenza Domiciliare Integrata, telemedicina) sicuramente porranno nuove tematiche in tema di responsabilità professionale degli operatori sanitari. Lo sviluppo della nuova sanità territoriale porrà nuove questioni nuove rispetto alla presa in carico globale del paziente, alla continuità delle cure, alla casa quale primo luogo di cura, aprendo nuovi scenari di prevenzione del rischio, anche sul versante della prevenzione, degli screening, delle strutture sociosanitarie, della telemedicina, dell’Intelligenza artificiale, tutti aspetti ad oggi non sufficientemente approfonditi. Sul fronte della sanità territoriale, l’articolo 7 comma 2 della l.24/2017 estende la responsabilità contrattuale della struttura, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, alle prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.[12]
In un altro articolo abbiamo visto i campi di applicazione della blockchain in sanità (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Decreto 23 maggio 2022, n. 77. “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” (link)
[2] Zeppilli V. “Responsabilità medica: telemedicina nel SSN”. Articolo pubblicato online sul sito “StudioCataldi” il 04 gennaio 2021 (link)
[3] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 6
[4] Legge 24/2017. Art. 7, comma 1
[5] Legge 24/2017. Art. 10, comma 1
[6] In questo caso si parla di responsabilità colposa per condotta omissiva
[7] Stefanelli S. “La responsabilità medico-sanitaria in telemedicina“. Webinar Trendsanità, 22 marzo 2023 (link)
[8] 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” (c.d. “Codice della privacy”)
[9] Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR General Data Protection Regulation” (Regolamento europeo sulla privacy)
[10] “Irlanda,18 donne sono morte per PapTest sbagliati“. Articolo pubblicato sul sito “Lettera donna” l’11 ottobre 2018
[11] Ministero della salute. “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Dicembre 2020 (link )
[12] Frittelli T. “Responsabilità professionale. Il comitato valutazione sinistri snodo strategico del decreto attuativo”. Sito web QuotidianoSanità, 13-05-2024