Pubblicato il

Quando le carenze organizzative escludono la responsabilità del sanitario?

In alcuni casi le carenze organizzative della struttura sanitaria escludono la responsabilità del sanitario. Vediamo quali

 

In materia di sicurezza del paziente e degli operatori assume sempre maggiore importanza il rispetto dei requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private.[1] Ciò trova riscontro anche nella letteratura internazionale, secondo la quale le cause degli errori e degli avvenimenti avversi in sanità sono spesso da ricercarsi nell’intera organizzazione del lavoro, che crea le condizioni favorevoli al verificarsi dell’errore, e non solo nel comportamento del singolo.[2]

Anche dal punto di vista giuridico se l’ospedale è carente per strutture e organizzazione l’operatore sanitario (medico, infermiere, ecc.) non risponde né civilmente né penalmente di un eventuale evento avverso che lo abbia visto coinvolto. Considerando che da un unico evento o fatto accaduto possono conseguire effetti giuridici diversi, valutiamo i diversi ambiti: penale, civile e amministrativo.

Dal punto di vista della responsabilità penale se all’operatore sanitario non è imputabile né un comportamento negligente, né imprudente, né imperito, perché il danno è dipeso da fattori imputabili a carenze organizzative della struttura sanitaria, non può egli essere ritenuto responsabile penalmente, in quanto non potrà essere attribuita al professionista la colpa. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per omicidio colposo ad un’infermiera che, sulla base delle indicazioni ricevute da un medico specializzando, aveva materialmente provveduto a preparare e somministrare una dose, poi risultata eccessiva, di un farmaco chemioterapico ad una paziente provocandone il decesso. Ricorrendo in Cassazione l’infermiera sottolineava come la sua condotta si era inserita in un ambito operativo di grave disorganizzazione, doglianza che veniva accolta dalla Cassazione sulla base dell’indagine svolta, tanto che si dovrò procedere ad un nuovo giudizio di appello.[3]  

Dal punto di vista della responsabilità civile (risarcimento dei danni al paziente) il nostro ordinamento riconosce maggior rilievo al risarcimento al paziente danneggiato, o ai suoi familiari in caso di decesso, in conseguenza di danni cagionati dall’inadeguatezza dell’organizzazione o delle dotazioni utilizzate dalla struttura sanitaria. Infatti in tali casi la responsabilità, come si legge in una sentenza, “prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori” ma fa capo alla struttura sanitaria stessa.[4]  Le carenze organizzative potrebbero essere rappresentate, ad esempio, dal non corretto funzionamento delle apparecchiature mediche per mancata manutenzione o dalla scarsa attività di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza che ha portato all’infezione del sito chirurgico, ecc.

Anche dal punto di vista della responsabilità amministrativa il giudice è obbligato a tener conto di eventuali situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, palesate dalla struttura sanitaria pubblica o privata in cui l’operatore esercitati la propria attività[5] La Corte dei conti, che è l’organo giudicante in tali casi, ha il potere di ridurre l’entità del risarcimento che il sanitario è tenuto a versare alla struttura sanitaria per rifonderla del danno economico subito per causa sua con il risarcimento al paziente (la cosiddetta “rivalsa”). 

 

In un altro articolo abbiamo visto i concetti base della responsabilità professionale sanitaria (qui). 

Siamo anche su Facebook (qui). Puoi condividere il presente articolo attraverso i pulsanti che trovi in basso.

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria”. Art. 1

[2] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000

[3] Avv. Rosalia Ruggieri. “Errata cura chemioterapica: può l’infermiere affidarsi alle indicazioni di un medico specializzando?” (link)

[4] Sentenza n. 6689/2018, terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione

[5] Legge 24/2017. Art. 9, Comma 5

[6] Cast Education. “Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario” Corso FAD elearning, accreditato ECM per i professionisti sanitari, 13 Dicembre 2021 – 12 Dicembre 2022

 

Creative Commons License