Pubblicato il

Il rispetto delle linee guida non esonera sempre da responsabilità l’operatore sanitario

Rispettare le linee guida non basta, l’operatore sanitario deve sempre valutare se esse sono adeguate al caso concreto

 

(aggiornato maggio 2024)

Le linee guida consistono in raccomandazioni di comportamento clinico, redatte sulla base delle evidenze scientifiche, rivolte ai  sanitari, allo scopo di suggerire loro le modalità di intervento più appropriate in specifiche circostanze cliniche.[1]

Spesso le linee guida sono viste dai medici o dai sanitari in generale come un porto sicuro, ovverosia vengono utilizzate in maniera difensiva per tentare di evitare di incorrere in responsabilità. In realtà il rispetto delle linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l’esonero della responsabilità penale del sanitario dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponga un percorso diverso rispetto a quello indicato dalle stesse linee guida.[2] 

Tale principio è contenuto all’interno della legge 8 marzo 2017 n. 24, più conosciuta come legge Gelli sulla responsabilità professionale  e la sicurezza delle cure (si ricorda che tale legge non è rivolta solo alla classe medica ma a tutti gli esercenti la professione sanitaria, quindi infermieri, ostetriche, ecc.).

Nella fattispecie l’art. 6 ha introdotto una causa di non punibilità per l’operatore sanitario la cui condotta imperita abbia causato lesioni personali o morte del paziente, purché abbia rispettato le linee guida accreditate, sempre che esse siano idonee al caso concreto. Con un intervento normativo successivo[3] la Cassazione ha stabilito che tale causa di non punibilità opera solo per casi di colpa lieve, escludendo quindi la colpa grave (per colpa grave si intende un errore grossolano, macroscopico, per esempio lasciare le pinze nell’addome del paziente o applicare la sacca di sangue al paziente sbagliato). Pertanto solo la presenza di lieve imperizia permette di applicare la causa di non punibilità, a patto che, naturalmente, siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida cosi come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, e sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.[4]

In sostanza se l’operatore sanitario applica delle linee guida inadatte al singolo caso e da tale comportamento derivano conseguenze dannose per il paziente risponderà penalmente per morte o lesioni personali. Naturalmente il sanitario non sarà punibile se non avrà applicato linee guida che non erano adeguate al caso concreto.

Di conseguenza, ove occorrano, le linee guida debbono essere sempre applicate, diversamente corre l’obbligo di non applicarle.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza.[5]

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato delle linee guida dal punto di vista della struttura sanitaria (qui). 

Siamo anche su Facebook (qui). Puoi condividere il presente articolo attraverso i pulsanti che trovi in basso.

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Field MJ, Lohr KN (Editors). Guidelines for Clinical Practice. From Development to Use. Washington, D.C: Institute of Medicine. National Academy Press; 1992

[2] Zeppilli V. “Le linee guida nella responsabilità medica“. Articolo pubblicato sul portale di informazione giuridica Studiocataldi il 09-07-2021 (link)

[3] Cassazione, sezioni unite, sentenza 22/02/2018, n. 8770

[4] Carrara D’Albi’ R. “La responsabilità medica in ambito penale“. Articolo pubblicato sul portale di informazione giuridica “Salvisjuribus” il 26/03/2018

[5] Convegno “La responsabilità professionale in sanità: scenari futuri, sfide e criticità“. Camera dei Deputati, Roma 15 aprile 2024. Intervento dell’Avv. S. Galeani

 

Creative Commons License