Come fare se le liste d’attesa per una visita medica o un esame sono troppo lunghe e non si può aspettare? Vediamolo in questo articolo
Capita talvolta che recandosi o telefonando al CUP (Centro Unico Prenotazione) per prenotare una visita o un esame diagnostico ci informano che è necessario aspettare mesi o che addirittura le liste d’attesa siano “chiuse”.
Il problema non è di poco conto, infatti, come attestato dall’ISTAT, le liste d’attesa sono uno dei motivi principali per i quali i cittadini rinunciano alle prestazioni sanitarie.[1] Come fare allora se l’esame è urgente e non si può aspettare? In questi casi la legge tutela il diritto del cittadino a ricevere la prestazione sanitaria nei termini previsti. Infatti, se l’attesa si prolunga oltre il limite massimo il cittadino ha la possibilità di chiedere che la prestazione venga resa in attività “intramoenia” (cioè fatta sempre in ospedale ma come privata), senza spendere un euro oltre il normale importo del ticket.
Ma quali sono i termini previsti attualmente per usufruire di una prestazione sanitaria? La normativa attuale[2, 3] prevede la possibilità per il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra, guardia medica) di applicare un codice di priorità alla prestazione richiesta, secondo il seguente prospetto:
- U (sta per “Urgente”) – con attesa massima 72 ore;
- B (sta per “Breve”) – con attesa massima 10 gg.;
- D (sta per “Differibile”) – con attesa massima 30 gg. per le visite e 60 gg. per gli esami;
- P (sta per “Programmata”) – con attesa massima 120 gg.
Il cittadino ha quindi il diritto a usufruire della prestazione nei termini prescritti dal medico (per esempio 30 giorni per le visite mediche specialistiche e 60 per gli esami diagnostici), ma se questi non sono garantiti, l’Azienda Ospedaliera deve indirizzarlo a un’altra struttura. Se anche questa non garantisce i tempi, il paziente può chiedere l’intramoenia e, in questo caso, non pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al normale ticket (tranne se è esente). In caso di mancata prenotazione anche in regime intramoenia, il paziente può recarsi a visita privata e poi chiedere il rimborso all’ASL.[4] Purtroppo all’atto della prenotazione pochissimi sono gli sportelli che informano il paziente circa questa possibilità. Attenzione però perché questo vale solo per le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Per ottenere la prestazione in intramoenia è necessario presentare domanda all’ASL o all’Azienda Ospedaliera. È quindi necessario scaricare, compilare e inviare (tramite raccomandata A/R o PEC) l’apposito modulo disponibile sul loro sito internet. Se si avesse difficoltà a reperirlo un fac-simile è scaricabile dal sito del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” (clicca qui).
Come suggerisce il “Tribunale per i diritti del malato” è bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto e poter chiedere alla ASL l’autorizzazione alla prestazione in Intramoenia.[5]
In conclusione, quando la prestazione è indifferibile o incompatibile con le liste d’attesa, il paziente ha diritto a che il SSN assicuri la prestazione medica senza pagare nessun importo oltre il ticket.
In un altro articolo abbiamo visto come fare per presentare un reclamo in ospedale (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] ISTAT. “Esame del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. 13 novembre 2023 . Pag. 31
[2] Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019 – 2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[3] Ministero della salute. “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021. Allegato A” (link)
[4] Decreto Legislativo n. 124/1998. In particolare l’art. 3 comma 13 prevede che: “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda (…) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima“.
[5] “Liste di attesa: cosa sapere e come agire”. Articolo pubblicato sul sito web del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” il 25 Settembre 2023 (link)
Foto di tomwieden da Pixabay