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Liste d’attesa in sanità troppo lunghe? Ecco cosa fare

Come fare se le liste d’attesa per una visita medica o un esame sono troppo lunghe e non si può aspettare? Vediamolo in questo articolo

 

Capita talvolta che recandosi o telefonando al CUP (Centro Unico Prenotazione) per prenotare una visita o un esame diagnostico ci venga risposto che è necessario aspettare mesi o che addirittura le liste d’attesa siano “chiuse” (cosa, tra l’altro, vietata dalla legge).

Il problema non è di poco conto, infatti, come attestato dall’ISTAT, le liste d’attesa sono uno dei motivi principali per i quali i cittadini rinunciano alle prestazioni sanitarie.[1] Nel solo 2021 oltre 4 milioni di cittadini hanno rinunciato a curarsi per liste di attesa troppo lunghe. Le liste d’attesa prolungate sono anche uno dei motivi per cui i cittadini si rivolgono impropriamente al Pronto Soccorso, contribuendo al fenomeno del sovraffollamento. Infatti, come è emerso da una recente ricerca, il 22% degli accessi totali in PS sono impropri.[2] 

Come fare allora se l’esame è urgente e non si può aspettare? In questi casi la legge tutela il diritto del cittadino a ricevere la prestazione sanitaria nei termini previsti. Infatti, se l’attesa si prolunga oltre il limite massimo il cittadino ha la possibilità di chiedere che la prestazione venga resa in attività “intramoenia” (cioè fatta dall’ospedale ma in regime libero-professionale), senza spendere un euro oltre il normale importo del ticket. 

Per sapere se la prenotazione che ci è stata assegnata “sfora” i termini è necessario conoscere i tempi attualmente previsti dalla legge per l’erogazione di una prestazione sanitaria.[3, 4] La normativa attuale prevede la possibilità per il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra, guardia medica) di applicare un codice di priorità alla prestazione richiesta, secondo il seguente prospetto:

  • U (sta per “Urgente”) – con attesa massima 72 ore;
  • B (sta per “Breve”) – con attesa massima 10 gg.;
  • D (sta per “Differibile”) – con attesa massima 30 gg. per le visite e 60 gg. per gli esami;
  • P (sta per “Programmata”) – con attesa massima 120 gg.

Se un ospedale pubblico non riesce a garantire al paziente una visita o un esame con la priorità indicata sull’impegnativa dal medico di base deve attivarsi per individuare un altra strutture in grado di farlo, se anche questa non garantisce i tempi il paziente può chiedere l’intramoenia e, in questo caso, non pagare alcun costo aggiuntivo oltre al normale ticket (tranne se è esente). In caso di mancata prenotazione anche in regime intramoenia, il paziente può recarsi a visita privata e poi chiedere il rimborso all’ASL.[5] Purtroppo all’atto della prenotazione pochissimi sono gli sportelli che informano i cittadini circa questa possibilità. 

Per ottenere la prestazione in intramoenia è necessario presentare domanda indirizzandola al Direttore Generale e al “Responsabile Unico Aziendale per le liste d’attesa” della struttura sanitaria che ci interessa. A tal fine è necessario scaricare, compilare e inviare (tramite raccomandata A/R o PEC) l’apposito modulo disponibile sul sito internet della struttura. Se si avesse difficoltà a reperire il modulo, un un fac-simile è disponibile sul sito del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” (clicca qui). Come suggerisce lo stesso “Tribunale” è bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le tempistiche, per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto e poter chiedere alla ASL l’autorizzazione alla prestazione in Intramoenia.[6]

Per chi abita in Lombardia sono attivi gli “Sportelli Salute”, associazioni di volontari che aiutano i cittadini nella compilazione e invio delle domanda (clicca qui per andare al sito). Anche in Liguria stanno aprendo i primi sportelli.

La possibilità per il paziente di ricevere la prestazione nel modo suddetto riguarda solo le prestazioni cosiddette di “primo accesso”, che sono quelle che riguardano la valutazione di un problema clinico nuovo o la rivalutazione di un problema clinico di tipo cronico. Non vale invece per le prestazioni successive, quelle in genere definite come “controlli”.[7]

In conclusione, quando la prestazione è indifferibile o incompatibile con le liste d’attesa, il paziente ha diritto a che il SSN assicuri la prestazione medica senza pagare nessun importo oltre il normale ticket.

 

 

In un altro articolo abbiamo visto come fare per presentare un reclamo in ospedale (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] ISTAT. “Esame del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. 13 novembre 2023 . Pag. 31

[2] Convegno AGENAS. “Accessi in Pronto Soccorso e implementazione del DM77 per una migliore presa in carico dei pazienti“. Roma, 22 aprile 2024. Intervento Dott.ssa Maria Pia Randazzo 

[3] Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019 – 2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

[4] Ministero della salute. “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021. Allegato A” (link)

[5] Decreto Legislativo n. 124/1998. In particolare l’art. 3 comma 13 prevede che: “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda (…) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima“.

[6]Liste di attesa: cosa sapere e come agire”. Articolo pubblicato sul sito web del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” il 25 Settembre 2023 (link)

[7] Claudio Maria Maffei “Il governo delle liste di attesa. Più attenzione alla “presa in carico”. Sito web QuotidianoSanità, 29-01-2024

Foto di tomwieden da Pixabay

 

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