Pubblicato il

Negligenza in campo sanitario: cosa si rischia?

In quali conseguenze può incorrere il professionista sanitario in caso di negligenza? Vediamolo brevemente in questo articolo

 

Tutte le volte che un operatore sanitario causa un danno al paziente per non essersi comportato secondo i dovuti criteri di diligenza, prudenza e perizia ci troviamo di fronte a una colpa professionale. In questo breve articolo tratteremo della colpa per negligenza e come questa sia declinata dal punto di vista della responsabilità civile, penale e disciplinare.

Dal punto di vista della responsabilità penale sussiste colpa per negligenza quando si prova che il professionista sanitario (medico, infermiere, ecc.) a causa di un suo comportamento negligente ha causato un danno al paziente (o il decesso). In questo caso le due fattispecie di reato a cui va incontro l’operatore sanitario sono l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose. Ma quando un comportamento è da ritenersi “negligente”?

Per negligenza si intende un atteggiamento di trascuratezza, di mancanza di attenzione e di accortezze, una mancanza di diligenza, un’omissione volontaria di determinate precauzioni che il soggetto che ha compiuto il fatto conosceva e non ha volontariamente adottato.[1] La casistica va dalla dimenticanza negligente di garze o pinze operatorie nell’addome del paziente,[2] all’omissione di accertamenti diagnostici dovuti in relazione ai sintomi lamentati dal paziente,[3] alla mancata osservanza di linee guida,[4] alla mancata cura e assistenza ai pazienti,[5] al mancato trasferimento del paziente presso una struttura più idonea,[6] ecc. Rientrano nella fattispecie anche errori nell’indicazione di farmaci da assumere o da somministrare, il mancato consulto con un altro specialista quando necessario, l’irreperibilità durante il turno di guardia.

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge n. 24/2017 denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria“, anche nota come legge “Gelli”. La norma prevede una clausola di non punibilità per il sanitario in caso di colpa lieve per imperizia,[7] mentre nessuna tutela è prevista per i casi di colpa per negligenza, in quanto condotta ritenuta non scusabile.[8]

Dal punto di vista della responsabilità civile, in caso di condanna per colpa grave per negligenza,[9]la legge obbliga la struttura sanitaria a rivalersi sul dipendente per il recupero delle somme versate al paziente. Il sanitario è quindi tenuto a rifondere il danno alla struttura[10] a meno che non sia provvisto di idonea copertura assicurativa per colpa grave, come previsto dalla lege Gelli.[11] 

Dal punto di vista della responsabilità disciplinare la negligenza può costituire motivo di licenziamento. Un episodio ha riguardato il licenziamento per giusta causa di un infermiere colpevole, secondo la sentenza, di essersi comportato con “grave negligenza” determinando “un grave pregiudizio all’incolumità dei pazienti o alla sicurezza degli ambienti affidati”.[12]

 

In un altro articolo abbiamo parlato degli errori sanitari come causa di licenziamento (qui).

Siamo anche su Facebook (qui). Puoi condividere il presente articolo attraverso i pulsanti che trovi in basso.

 

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Benci L. “Aspetti giuridici della professione infermieristica”. Mc Graw Hill, 2011, pag. 91

[2] Cassazione Penale, 4.10.2012, n. 43459

[3] Cassazione Penale, Sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 46412

[4] Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 luglio 2017, n. 33770

[5] Corte di Assise di Firenze, sentenza del 14 dicembre 1996

[6] Tribunale di Taranto, pronuncia n. 136 del 21 gennaio 2020

[7] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 6, comma 1

[8] Sezioni Unite della Cassazione Penale, sentenza 22/02/2018, n. 8770

[9] Con sentenza passata in giudicato da parte della Corte dei conti

[10] Legge 24/2017. Art. 9, comma 1

[11] Ibidem. Art. 10, comma 3

[12] Cassazione civile, sentenza n. 16336 del 4.08.2015

 

Creative Commons License