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Errori “da scrittura”: dal Ministero nuove regole per i sanitari

Gli errori “da scrittura”, da parte di medici e infermieri, possono determinare danni ai pazienti. Ecco come fare per non sbagliarsi

 

Quasi la metà degli errori in sanità potrebbero essere evitati migliorando la comunicazione, non solo quella verbale, ma anche scritta.[1] La cattiva o incerta grafia è stata individuata infatti, sia dalla letteratura scientifica[2] che dalla casistica giurisprudenziale,[3] come una delle principali cause di errore e quindi di danni ai pazienti.

La legge 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria (più conosciuta come “legge Gelli”)[4] richiede agli operatori sanitari di attenersi al rispetto delle “Buone pratiche per la sicurezza” delle cure. Anche le “Raccomandazioni ministeriali” rientrano nel novero delle buone pratiche per la sicurezza. Ma che cosa sono le Raccomandazioni ministeriali? Dal 2005 il Ministero della Salute pubblica documenti a carattere professionale denominati “Raccomandazioni” aventi l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose per sé stessi o per i pazienti. Molti giuristi ritengono che le Raccomandazioni siano da ritenersi vincolanti in quanto pensate e strutturate proprio per la sicurezza delle cure.[5]

Con l’obiettivo di prevenire le conseguenze degli errori in terapia il Ministero della Salute ha pubblicato la Raccomandazione n. 18 denominata “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia, conseguente l’uso di acronimi, sigle e simboli”, che fornisce indicazioni per prevenire gli errori in terapia conseguenti all’utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli con lo scopo di promuovere l’adozione di un linguaggio comune tra medici, farmacisti e infermieri.[6] La Raccomandazione ha l’obiettivo di informare gli operatori circa il rischio, dimostrato da studi scientifici, che l’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli possono causare errori e quindi danno ai pazienti. Per esempio simboli diversi possono avere significati diversi in unità operative diverse e comportare quindi un rischio di errore nella comprensione e interpretazione della documentazione medico/infermieristica all’atto del trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro. Da qui la necessità, al fine di prevenire errori in terapia, che, all’interno della struttura sanitaria, medici, farmacisti e infermieri utilizzino abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli “standardizzati”, cioè ufficialmente adottati e condivisi. A tal fine la Raccomandazione ministeriale richiede a tutte le aziende sanitarie di elaborare una propria procedura scritta oltre che promuovere adeguate iniziative di formazione del personale sanitario in tal senso.

 

Consigli pratici

Il documento ministeriale fornisce una serie di indicazioni pratiche: in caso di scrittura a mano usare lo stampatello e non il corsivo, scrivere il nome del principio attivo per esteso e non abbreviato, lasciare uno spazio tra il nome del farmaco e il dosaggio, usare i numeri di uso comune (i cosiddetti numeri “arabi”) e non quelli romani, specificare la posologia evitando indicazioni generiche (tipo “al bisogno”), non utilizzare abbreviazioni in latino o inglese, non mettere lo zero dopo la virgola per le dosi espresse in numeri interi (per esempio, scrivere 2 mg e non 2,0 mg perchè potrebbe essere scambiato per 20 mg).

La Raccomandazione ministeriale ribadisce l’importanza di scrivere con la massima chiarezza, per evitare fraintendimenti o errori. Una disposizione scritta in modo non comprensibile può rendere difficile la comprensione di una prescrizione e causare errori nella somministrazione di una terapia farmacologica con tutto ciò che ne può conseguire in termini di danni al paziente.

Viene sconsigliata la prescrizione verbale telefonica della terapia farmacologica perché può indurre facilmente in errore, anche se viene permessa in determinate situazioni purché disciplinate nella procedura aziendale (per es. nelle situazioni di emergenza/urgenza). Qualora sia necessario utilizzarla è opportuno assicurarsi della ricezione del messaggio che è stato fornito chiedendone la ripetizione all’interlocutore (per esempio in occasione della trasmissione di risultati di esami clinici).

Puoi prendere visione di tutte e 19 le Raccomandazioni ministeriali fino ad oggi pubblicate sul sito del Ministero della Salute qui.

 

Anche l’infermiere è responsabile in caso di errori “da scrittura”

Numerose sentenze della Corte di Cassazione [7, 8, 9] hanno sancito la corresponsabilità dell’infermiere in caso di errore di prescrizione del medico. Per i giudici l’infermiere è tenuto ad effettuare appropriate valutazioni assistenziali, e di conseguenza, ad accorgersi di eventuali errori del medico. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

 

 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Bellandi T. Errori in sanità. Donaldson (Oms):Ogni anno 43 mln pazienti subiscono danni da cure sbagliate in ospedale. Riduzioni fino al 50% se migliora la comunicazione tra gli operatori”. Articolo pubblicato on line sul sito QuotidianoSanità il 20 giugno 2015

[2] King D, Jabbar A, Charani E, Bicknell C, Wu Z, Miller G, et al. “Redesigning the “choice architecture” of hospital prescription charts: a mixed methods study incorporating in situ simulation testing”. BMJ Open. 2014 Dec 1;4(12): e005473

[3] Nurse’s  Handbook  of  Law  &  Ethics,  Springhouse,  1992,  p.  250 e ss.; Tribunale di Bolzano, sentenza 3, marzo 1980, in Rivista italiana di Medicina Legale, 1983, p. 605

[4] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[5] Benci L., Bernardi A., Fiore A., et al. “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria (Commentario alla legge 24/2017)”. Edizioni Quotidiano Sanità. Roma 2017, pag. 72

[6] Ministero della Salute. Raccomandazione n 18 “Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”. Settembre 2018

[7] Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 20270/2019. Pag 10

[8] Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2016, n. 7106

[9] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/01/2015 n° 2192

 

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