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L’importanza della prevenzione del rischio nell’assistenza e nelle cure ai pazienti

La prevenzione svolge un ruolo determinante per evitare errori sanitari ed eventi avversi, ponendo le basi per il miglioramento del sistema

 

Un importante studio sugli eventi avversi in sanità a livello internazionale ha permesso di osservare che in ambito ospedaliero la percentuale di eventi avversi prevenibili, quindi evitabili, si attesta sul 43,5%.(1) È stato rilevato che errori medici prevenibili determinano, negli USA, circa 98 mila decessi ogni anno, generando un costo economico stimato tra i 17 ed il 29 miliardi di dollari.(2)

Dagli studi (3) emerge che risultati significativi possono essere conseguiti adottando misure mirate alla prevenzione degli errori nell’assistenza e nelle cure ai pazienti. Purtroppo la gestione del rischio clinico è legato, ancora oggi, all’applicazione di strumenti di analisi a posteriori dell’errore per appurare principalmente le cause che lo hanno originato mentre si dovrebbe soprattutto cercare di prevenire gli eventi avversi e le loro conseguenze negative. 

Per ridurre i rischi e iniziare una politica di prevenzione occorre far nascere, all’interno dell’Azienda stessa, la cultura della prevenzione. Infatti nessun sistema di gestione del rischio sarà mai veramente efficace senza la piena partecipazione di tutti i Professionisti. La prevenzione funziona al meglio quando organizzazioni, professionisti e pazienti:

  • sono consapevoli del rischio che accompagna tutte le pratiche clinico assistenziali;
  • segnalano un evento avverso (conoscere e studiare perché questi eventi avvengono è una parte essenziale per comprendere e poter efficacemente evitare che si ripetano);
  • collaborano e adottano tutte le misure necessarie per prevenirlo.

La mancanza di una politica di prevenzione da parte dell’azienda sanitaria assume importanza non solo dal punto di vista etico ed umano, per i danni al paziente, ma anche per le conseguenze economiche in termini di risarcimento danni e costi per la nostra società derivanti dall’inabilità e dalla ridotta produttività delle persone danneggiate (4).

La mancanza di attenzione alla prevenzione genera un circolo vizioso, dal momento che la mancanza di prevenzione aumenta la morbilità, e quindi il numero degli acuti, le risorse necessarie a curarli, le sofferenze e i costi umani ed economici complessivi.(5) Le spese per prevenzione, infatti, sono inferiori a quelle per trattamenti e aggiungono un valore importante ai sistemi sanitari nazionali.(6)

Le azioni di prevenzione mirano a ridurre la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi. Nelle aziende sanitarie le principali azioni di prevenzione possono essere individuate in: corretta gestione della documentazione sanitaria, formazione ed informazione del personale, registrazione ed analisi degli eventi avversi, registrazione ed analisi delle richieste di risarcimento, rispetto delle linee guida, sistemi di reporting,

Per fronteggiare il problema il Ministero della Salute ha provveduto, fin dal 2005, alla diffusione di “Raccomandazioni”, ossia documenti di indirizzo elaborati congiuntamente a società e associazioni scientifiche, volte a fornire indicazioni per prevenire gli eventi avversi e mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose (qui).

Opportunamente la legislazione più recente ha posto la prevenzione tra gli obiettivi primari. La recente Legge 24/2017 (più conosciuta come legge “Gelli”) (7) prevede infatti che “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione”  e che “Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale”. La norma prevede quindi di fatto l’obbligo in capo ad ogni operatore delle strutture sanitarie di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

La prevenzione ha ricadute anche in ambito giuridico. Infatti, dal punto di vista della responsabilità professionale più l’evento è prevedibile più è evitabile, per cui la colpa di conseguenza è maggiore. Nel 2016 il Tribunale di Como ha disposto il licenziamento di un’infermiera colpevole dell’erronea somministrazione di un farmaco ad un paziente. Più precisamente l’infermiera aveva affidato tale compito ad un’Operatrice Socio Sanitaria (O.S.S.) la quale aveva scambiato un paziente per un altro. Il Giudice nella sentenza ha evidenziato che la somministrazione dei farmaci è attività riservata all’infermiera, la quale ha un ruolo di garanzia nei confronti del paziente e deve adempiere a tale funzione non in modo “meccanicistico”, ma con spirito critico per identificare eventuali errori prevenibili, (8) in ottemperanza ai contenuti del “Profilo Professionale dell’infermiere”. (9)

 

In un altro articolo abbiamo visto a quali responsabilità vanno incontro gli operatori sanitari in caso di errore (qui).

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BIBLIOGRAFIA

  1. E N de Vries et al. “The Incidence and Nature of in-Hospital Adverse Events: A Systematic Review” Quality and Safety in Health Care 17, no. 3 (June 1, 2008): 216–23
  2.  Atella V., Marchisio E. La gestione del rischio in sanità: il ruolo dell’organizzazione. Fondazione Farmafactoring, 2016, pag. 7
  3. Tartaglia R., Vannucci A. Prevenire gli eventi avversi nella pratica clinica. Editore Springer Italia, 2013, pag. V
  4. Cineas (Consorzio universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni) – Zurich Consulting. Quando l’errore entra in ospedale: Risk management: perché sbagliando s’impari. Le mappe del rischio, i costi, le soluzioni INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione – Roma, 2002
  5.  Camera dei deputati. Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. 2013. Pag. 10 (link)  
  6.  Donaldson L., Ricciardi W., Sheridan S., Tartaglia R. “Manuale di sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico”. Cultura e Salute Editore, Perugia, 2022. Pag. 134
  7. Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017. Art. 1
  8. Tribunale di Como, 5 maggio 2016, aderendo ad un orientamento della Cassazione (Cass. n. 16336/15)
  9. DM n. 739/1994 “Profilo Professionale dell’infermiere“. Art. 1, comma 3, 

 

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